Appalti lavori banditi dopo il 1 luglio ma progettati entro il 30 giugno

Il Supporto Giuridico nel parere 2128 ha fornito importanti chiarimenti sull’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali per le gare bandite dopo il 1° luglio 2023, data in cui ha acquistato efficacia il nuovo codice. a risposta al quesito posto è data dal combinato disposto degli artt. 225, comma 9 e226, comma 2. L’art. 225, co. 9, u.p., D.lgs. 36/2023 stabilisce che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. Atal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”.
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