Fisco: l’eliminazione della colpa grave per atti di autotutela apre le porte a rischi corruttivi e di mala amministrazione.
Nell’articolo pubblicato sul portale iusemanagement.org, Dario Di Maria evidenzia le stranezze ed i rischi connessi alla previsione del disegno di legge di riforma fiscale, laddove intenda escludere la colpa grave per gli atti adottati in autotutela.
Il problema appare ancora più grave di quanto ha ben evidenziato Dario Di Maria. Escludere la responsabilità per colpa grave connessa all’adozione di un atto di autotutela, tradotto, significa che il dirigente o funzionario della PA non risponde per colpa grave, laddove l’annullamento o la revoca del proprio provvedimento (ovviamente, applicativo di maggiorazioni e sanzioni del debito tributario nei confronti del terzo) sia stato disposto con errore manifesto o inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza, o, ancora, a causa di una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, fattispecie caratteristiche della colpa grave.
Ciò già di per sè appare un vulnus gravissimo all’agire amministrativo, che deve essere improntato, in primis, al rispetto della legalità e dell’efficacia. Escludere la colpa grave per i casi indicati sopra, significa consentire ai funzionari pubblici di non pagare alcun dazio qualora agiscano in modo inefficace e perfino dannoso.
Infatti, l’esclusione della colpa grave trova il suo presupposto necessariamente nella circostanza che l’atto di autotutela causi all’erario il danno da mancata riscossione dell’imposizione e delle eventuali maggiorazioni.
Qui, allora, si tocca il tema di estrema delicatezza: il rischio gravissimo di pressioni esterne o interne, tali da inquinare l’autonomia decisionale dei funzionari che, tradotto, significa estensione immensa dei rischi di corruzione, intesa non necessariamente come commissione del reato previsto dal codice penale, ma, appunto, sviamento dal corretto esercizio del potere pubblico, inteso non come posto a perseguire l’interesse generale, ma interessi particolari anche confliggenti con quello pubblico.
E’ evidente che la gestione dei tributi implica una conflittualità anche solo potenziale tra amministrazione pubblica e contribuenti. La notifica di un accertamento con sanzioni scatena molte volte il tentativo del contribuente di evitare il pagamento. Con le “buone”, ma anche con le “cattive”.
Lo sa benissimo ogni responsabile dei servizi finanziari e dei tributi, come anche ogni segretario comunale: nei comuni una frequentissima occasione di ingerenza operativa di sindaci, assessori e consiglieri riguarda proprio la pretesa di qualche contribuente a rivedere l’accertamento, a contestare l’ingiunzione, a derogare alla disciplina dell’esazione.
Non di rado tali ingerenze e pressioni sono tanto più ampie, quanto più provengano da categorie identificate come elettori di quella maggioranza o da “influenti” personaggi.
Una norma come quella prevista dal disegno di legge di riforma fiscale, posta ad eliminare la responsabilità colpa grave connessa all’adozione dell’autotutela sortirà necessariamente l’effetto di rafforzare quelle ingerenze e pressioni, posto che gli autori di esse potranno sbandierare al funzionario la circostanza che tanto la cancellazione dell’accertamento o della sanzione non comporta responsabilità per colpa grave.
La norma, più che eliminare la presunta paura della firma, finirà per aggravare la conflittualità tra politica e gestione e, soprattutto, per creare figli e figliastri. I primi saranno quelli che per aderenze, conoscenze e capacità di pressione, personale o mediata, potranno pretendere ed ottenere dagli uffici “ripensamenti” agli atti di gestione dei tributi; gli altri, quelli privi della capacità di essere sostenuti in pretese similari. La PA viene esposta, proprio nel delicatissimo settore dell’imposizione dei tributi, al rischio di rivelarsi debole coi forti e forte coi deboli e, soprattutto, di creare ammanchi di introiti importantissimi e gravissimi, per altro aggravando una storica e rilevantissima scarsa capacità di acquisizione delle entrate.
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