L’obbligo dell’OEPV ha natura tassativa, negli altri casi prevale la discrezionalità della PA
La scelta del criterio di aggiudicazione delle offerte è senza dubbio uno degli elementi principali attraverso cui si addiviene all’individuazione dell’appaltatore. Naturalmente lo stesso deve essere coerente con la prestazione oggetto dell’appalto e anche con i principi generali dell’ordinamento. In particolare, superata la fase iniziale di favore nei confronti dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) introdotta dalla prima versione del D.Lgs. n.50/2016 gli aggiustamenti successivi hanno spinto verso una maggiore discrezionalità in capo al RUP in merito al criterio più idoneo. Con la recente sentenza n. 8706 del 6 ottobre 2023 la III Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che, ad esclusione dei casi in cui l’appalto riguardi servizi standardizzati, per i quali c’è l’obbligo del minor prezzo, ovvero per quelli aventi forti ricadute sociali ovvero una incidenza della manodopera superiore al 50%, per i quali è fatto obbligo di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei restanti casi non sussiste alcun vincolo in merito alla scelta della Stazione Appaltante purché la stessa sia opportunamente motivata. Nel caso oggetto di contestazione l’alta intensità dei costi di manodopera non supererebbe il 50% e pertanto resta in capo al RUP la libertà di scelta discrezionale. Precisa infatti il Collegio che la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa ed è quindi sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo che, in relazione alla natura e all’oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o basata su travisamento di fatti. Quali criteri guida nella scelta bisogna semplicemente tener presente che «il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto, da cui deriva che tale criterio potrà essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate, nel qual caso la stazione appaltante, qualora sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’Amministrazione»; al contrario «la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi: in questo caso l’Amministrazione potrà ritenere che l’offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La stazione appaltante dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell’offerta concorrano, insieme al prezzo, all’individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l’interesse sotteso all’indizione della gara».
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