Obbligatoria la pubblicazione dei verbali di gara

E’ obbligatoria la pubblicazione dei verbali delle commissioni di gara, naturalmente, nel rispetto delle regole sul rispetto della privacy riguardanti i dati personali e la tutela dei segreti tecnici e commerciali delle imprese.

L’adempimento va ottemperato sul sito istituzionale, dopo la pubblicazione degli esiti delle procedure.

Il citato adempimento trova applicazione fino al 31 dicembre 2023: fino a tale data le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’allegato 9 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022.

Così si è espressa l’ANAC nella deliberazione n. 434/2023.

Il caso esaminato

La questione ha preso le mosse da una verifica effettuata da ANAC sul sito istituzionale di una stazione appaltante, dal quale è emerso che la relativa piattaforma risultava articolata in ulteriori sottosezioni, che accoglievano le informazioni oggetto di pubblicazione suddivise in base alla procedura di aggiudicazione (affidamenti diretti; procedure pubbliche; procedure negoziate; sponsorizzazioni/partner commerciali).

Ciascuna sottosezione conteneva separatamente i dati sugli affidamenti espletati nel corso del 2023 e quelli relativi agli anni precedenti, in apposita sezione denominata “archivio”.

Accedendo alla singola procedura risultavano pubblicati i documenti relativi alla gara, come a titolo esemplificativo la determina a contrarre, il bando, il disciplinare, il provvedimento di aggiudicazione.

Non risultavano invece pubblicati i verbali di gara.

Le disposizioni impartite dall’Autority

Riscontrato il succitato inadempimento in materia di trasparenza, l’ANAC ha disposto che la stazione appaltante dovesse provvedere alla pubblicazione dei verbali delle commissioni di gara sul sito istituzionale con le modalità indicate dalla delibera n. 264 del 20 giugno 2023, secondo cui fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’allegato 9 al PNA 2022

La pubblicazione non è tempestiva, ma solo successiva alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure.

Essa deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dall’art. 53 (“segreti tecnici e commerciali” – articolo vigente sino al 31 dicembre 2023 e che verrà sostituito dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 a partire dal 1° gennaio 2024) e dall’art. 162 (“contratti secretati”) del d.lgs. 50/2016 e da quelli posti in via generale dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali.

In particolare devono ritenersi operanti, quanto ai dati personali, i limiti previsti in via generale dal d.lgs. 196/2003, così come modificato dal GDPR nonché dall’art. 7 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, che prevede l’anonimizzazione dei dati personali contenuti anche in documenti oggetto di pubblicazione.

Quanto alle eventuali privative industriali, opera la previsione dell’art. 53 co. 3 del d.lgs. 50/2016, che sottrae le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali (lett. a), oltre che all’accesso, anche ad ogni forma di divulgazione, ivi inclusa quindi la pubblicazione.

La disciplina da applicarsi dal 1° gennaio 2024

Va evidenziato che, in base alle disposizioni del nuovo Codice appalti, dal 1° gennaio 2024 al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all’articolo 37 del decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a comunicare, con tempestività, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp) tutti i dati e le informazioni che ANAC ha individuato ed individuerà in futuro.

E’ necessario evidenziare che la trasmissione dei dati alla Bdncp verrà assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale e, ai fini della trasparenza, faranno fede i dati trasmessi alla Bdncp. 

Per raggiungere l’obiettivo della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita degli appalti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono inserire sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella Bdncp. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione.

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