In sede di conversione del d.l. 113/2024 è stata inserita una norma (art. 18-bis) che, per facilitare l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, dispone che per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applichino i limiti all’utilizzo dell’avanzo previsti per gli enti che utilizzano entrate vincolate o ricorrano ad anticipazioni di tesoreria (art. 187 TUEL, co. 3-bis).
Ciò, però, nei soli casi in cui il ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo della cassa vincolata per il finanziamento delle spese correnti, sia determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.
Ricordiamo che il comma 3-bis dispone che “L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193”.
Il limite ha una precisa ratio, che è quella di evitare di alimentare ulteriori tensioni di cassa utilizzando una posta (l’avanzo) che non sempre è composta di risorse liquide.
La deroga appena introdotta – con cui si punta a facilitare l’utilizzo degli avanzi liberi, ma anche di quelli accantonati –, tuttavia, risulta di complicata applicazione, perché richiede di dimostrare, come detto, che la carenza di cassa deriva dal Pnrr, imponendo di motivare in tal senso le variazioni con le quali verrà applicato l’avanzo.
Occorrerà dimostrare che gli esborsi per Pnrr sono superiori agli incassi e che il delta è almeno pari all’anticipazione attivata e/o alle cassa vincolata utilizzata per finalità diverse.
