L’art. 104 del disegno di legge di bilancio 2025 prevede che gli enti locali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea assicurando un contributo aggiuntivo pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.
Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 dovrà essere costituito un fondo della consistenza finanziaria pari ad un importo che sarà determinato, per ogni ente, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in mancanza di questo, dall’ultimo rendiconto approvato.
Si tratta di un criterio simile, anche non identico, a quello relativo alla spending review 2024-2028, prevista dall’art. 1, comma 533, della legge n. 213/2023. Essa vale 250 milion (200 per i comuni e 50 per gli enti di area vasta) fino al 2028.
Facendo riferimento a tale misura, è possibile calcolare in proporzione quanto potrebbe valere il fondo da accantonare nei prossimi tre esercizi. Ad esempio, per i comuni esso potrebbe vale per il 2025 il 65% del taglio (130.000.000/200.000.000) per salire al 130% nel 2026 e 2027. Province e città metropolitane, invece, si trovano con coefficienti che valgono il 20% ed il 60%.
In alternativa, è possibile fare riferimento all’altra spending review, quella ex informatica di cui all’art. 1, comma 878, della legge n. 178/2020. In tal caso, come suggerito de Elena Brunetto e Patrizia Ruffini sul Sole 24ore, i comuni possono prendere l’importo, dividerlo per 100 e moltiplicarlo per 120, mentre gli enti di area vista devono dividerlo per 5. Tuttavia, il risultato va incrementato del 10% poiché dalla manovra 2025 sono esclusi gli enti in dissesto, predissesto e che hanno sottoscritto con lo Stato i patti di risanamento finanziario.
In entrambi i casi si tratta di criteri approssimativi, che però possono essere utili in questa fase di quadratura dei nuovi bilanci.
