La semplificazione del circuito finanziario Pnrr impone la revisione dei procedimenti amministrativi di gestione degli interventi da parte delle amministrazioni centrali.
Con la firma del decreto attuativo dell’art. 18-quinquies del dl 113/2024, stanno per diventare efficaci le nuove regole per l’erogazione dei contributi ai soggetti attuatori.
Come anticipato il provvedimento varato da Via XX Settembre prevede che, per ottenere i soldi, siano sufficienti la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato, e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS ovvero l’impegno ad effettuarlo entro i 60 giorni successivi al trasferimento. Finora, invece, per le tranches successive agli acconti iniziali (di solito fino al 30% del finanziamento) era necessaria la rendicontazione puntuale della spesa.
Si tratta di un drastico cambiamento, che potrebbe trovare impreparati alcuni Ministeri chiamati adesso ad adeguarsi rapidamente ad uno schema di gioco diverso. A complicare il quadro il fatto che quasi tutti i titolari di misura hanno adottato procedure diverse, approvando ciascuna il proprio manuale operativo, per cui è difficile che si possa intervenire in modo unitario.
In altre parole, ogni Dicastero dovrà rivedere i propri procedimenti adattandoli a quanto contenuto nel decreto, anche rispetto alle richieste di rimborso già presentate in base al quadro normativo attuale. Il che rischia di generare qualche ulteriore, paradossale ritardo, posto che le vecchie regole non saranno più applicabili e le nuove non ancora operative.
I maggiori dubbi riguardano gli interventi che coinvolgono diversi soggetti attuatori: in tali casi chi dovrà sottoscrivere le attestazioni? Sul punto il decreto non entra nello specifico, per cui occorrerà attendere indicazioni più specifiche dai Ministeri competenti. È il caso, ad esempio, dei Piani urbani integrati, gestiti dal Viminale, che vedono coinvolti plurimi soggetti attuatori coordinati dalle città metropolitane, ovvero ancora dei Pinqua (Programmi innovativi per la qualità dell’abitare).
Il problema della competenza alla firma si preannuncia come delicato, vista la rilevanza degli importi in gioco e la rilevante assunzione di responsabilità che essa comporta, anche a fronte della possibilità di controlli successivi e delle clausole di responsabilità che blindano i target del Pnrr. Come spesso accade, semplificare materie complesse è molto più complicato di quanto non si immagini ex ante.
