La L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha previsto nuove modalità di concorso degli enti territoriali agli obiettivi imposti dalla governance economica europea, strutturando una sorta di riedizione del patto di stabilità interno (sia pure, fortunatamente, decisamente edulcorato rispetto ai precedenti vincoli di finanza pubblica).
Rimane però in vigore la L. 243/2012, legge rinforzata direttamente attuativa dell’art. 81 Cost. e finora né abrogata né modificata.
Essa prevede un meccanismo di controllo della dinamica del saldo fra entrate finali e spese finali, con conseguenti limitazioni per l’utilizzo dell’avanzo e del fondo pluriennale vincolato, oltre ad una sorta di “regionalizzazione” del ricorso all’indebitamento.
Sul punto, la deliberazione della Sezione Autonomie n. 19/2019 ha chiarito che gli enti sono tenuti a rispettare gli equilibri di cui all’art. 9 della citata L. 243 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) solo a livello di comparto, mentre ogni singola amministrazione deve garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al d.lgs 118/2011, quelli che la recente manovra ha rafforzato.
In questo contesto, la verifica è svolta a livello di comparto regionale (tutti gli enti di una regione, compresa la regione stessa) dalla Ragioneria generale dello Stato, che, in caso di scostamenti provvede a segnalare alla regione interessata il pericolo al fine di favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti.
Tale eventualità al momento non si è ancora verificata, ma resta il fatto che questo monitoraggio ora si sovrappone con quello previsto dalla L. 207/2024. Essa prevede, come noto, un doppio vincolo:
a) da un lato, rende obbligatorio il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), finora non vincolante,
b) dall’altro impone agli enti (tranne alcuni) di accantonare nella parte corrente un fondo che potrà essere liberato l’anno dopo per essere destinato a investimenti o riduzione del disavanzo.
Ciò sulla base di un altro monitoraggio sull’andamento della finanza pubblica, svolto seguendo una logica di comparto diversa (ossia per le regioni, per gli enti di area vasta e per i comuni).
Non è chiaro, al momento, se questi due monitoraggi (quello ai sensi della L 243/2012 a livello di comparto regionale e quello ai sensi della L. 207/2024 per comparti trasversali) saranno svolti entrambi o se il secondo supererà il primo, assorbendolo. In tal caso, forse, sarebbe il caso di rivedere o abrogare la L. 243.
