Rendicontazione dei proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada

Nella hit parade degli adempimenti inutilmente gravosi per gli enti locali un posto di rilievo è occupato dall’obbligo di cui all’articolo 142, comma 12-quater, del Dlgs 285/1992 (Codice della strada) ed al D.M. 30 dicembre 2019. In base alla norma citata, ciascun ente è tenuto a trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e…

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Nella hit parade degli adempimenti inutilmente gravosi per gli enti locali un posto di rilievo è occupato dall’obbligo di cui all’articolo 142, comma 12-quater, del Dlgs 285/1992 (Codice della strada) ed al D.M. 30 dicembre 2019.

In base alla norma citata, ciascun ente è tenuto a trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

I proventi derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità dovranno essere suddivisi tra somme di intera spettanza dell’ente locale e proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà di terzi, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno. Occorre poi rendicontare i proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell’ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali. L’obbligo permane anche in caso di proventi pari a zero.

Scopo della norma è garantire il rispetto del vincolo di destinazione previsto dall’art. 208, comma 4, del Cds, previsione su cui ci sarebbe già da discutere alla luce di quanto previsto dal vigente (ma dimenticato) art. 119 Cost.. In base a tale norma, infatti, e ad una copiosa giurisprudenza costituzionale, non sono ammessi vincoli di destinazione sui trasferimenti statali agli enti locali, figuriamoci sulle entrate proprie come quelle in esame.

Invece, non solo il vincolo di destinazione permane ma è rinforzato da uno stringete obbligo di rendic0ntazione. Infatti, il termine del 31 maggio è da considerarsi perentorio e, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 4 del D.M. 30 dicembre 2019. In questo caso, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il ministero dell’Interno, provvederà alla segnalazione all’ente locale interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta segnalazione, è prevista addirittura una segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti. 

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