Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 14 maggio pubblicato sul sito della Finanza locale, ha fornito alcuni chiarimenti rispetto alla dichiarazione telematica, da presentare entro il prossimo 31 maggio, della spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile ai fini dell’accesso al fondo cui all’art. 1, comma 764, della L. 207/2024.
Qualora sia stata istituita un’unione di comuni, la spesa per l’assistenza ai minori può essere trasferita all’unione stessa, sulla base delle norme statutarie. L’unione contabilizza la spesa nel proprio bilancio e la sostiene per conto dei comuni aderenti.
I comuni potranno dunque dichiarare la quota di spesa sostenuta per loro conto, sulla base del rendiconto approvato dall’unione, tenendo conto dei diversi schemi di ripartizione dei costi.
Analogamente, nei casi di gestione tramite consorzio di comuni, questi potranno dichiarare la quota di spesa a loro attribuibile in base al rendiconto dell’ente strumentale. Anche quando la funzione sia stata delegata tramite convenzione in base all’articolo 30 del Tuel, i Comuni potranno dichiarare la quota di spesa a loro riferibile in base al rendiconto dell’ente capofila.
Ancora, anche nel caso in cui la gestione dell’assistenza ai minori allontanati sia stata delegata ad altra forma associativa o ente strumentale, eventualmente sulla base di normative regionali, i singoli comuni potranno dichiarare la spesa sostenuta per loro conto dal soggetto delegato.
Il comunicato precisa, infine, che in relazione al contributo ricevuto, i comuni beneficiari che usufruiscono di gestione associata dovranno procedere alle regolazioni finanziarie con la forma associata o l’ente capofila, secondo le specifiche situazioni locali.
In base al comma 760, infatti, il contributo verrà erogato a favore die singoli comuni che potrebbero decidere o di trattenerlo o di riversarlo all’unione o al consorzio. Si tratta, peraltro, di somme a rimborso di spese già sostenute, per le quali è difficile pertanto affermare che esista un vincolo di destinazione.
Per questo, il Ministero non entra nel merito e demanda alla valutazione delle diverse amministrazioni, che dovranno evidentemente avere cura di assumere un orientamento comune all’interno di ciascun ambito.
