L’agire amministrativo è spesso privo di raziocinio ed equilibrio. Poste le norme, è sempre fortissima la tentazione di andare verso orientamenti applicativi opposti: il tentativo di “derogarle”, per non scrivere violarle, in continuazione, oppure di applicarle in modo acritico ed eccessivo, “fondamentalista”.
E’ il caso delle disposizioni sulla firma e la documentazione digitale. Dopo alcuni anni, se non decenni, nel corso dei quali le PA hanno fatto i salti mortali pur di non aggiornarsi e continuare con pergamena e penna d’oca, è scattato l’innamoramento del digitale, visto adesso come la panacea di tutti i mali. Ed è scattata l’ora del fondamentalismo.
Oggi, tutto quel che non è digitale è visto come sospetto, fuori moda, illegittimo: niente più analogico, solo digitale e quel che è analogico sia espulso, respinto, rigettato, dannato.
Ovviamente, le cose sono ben più complesse e complicate e due sentenze quasi contemporanee lo hanno dimostrato.
Si tratta del Consiglio di Stato, Sezione V, 5.6.2025, n. 4877 e Tar Campania – Napoli, Sezione II, 6.6.2025, n. 4314.
La prima considera legittima la sottoscrizione di documenti di gara in via analogica, purchè scansionati e inseriti nel fascicolo telematico insieme con copia del documento di identità del sottoscrittore; la seconda, ritiene perfettamente legittimo tenere le prove scritte dei concorsi con carta e penna, posto che il dPR 487/1994, come recentemente novellato dal dPR 82/2023, non impone per nulla l’utilizzo delle modalità telematiche.
Il fondamentalismo del digitale è fallace e profondamente erroneo, perché porta chi lo persegue a non rendersi conto che le modalità digitali di formazione e sottoscrizione dei documenti non hanno soppiantato quelle analogiche e cartacee: convivono semplicemente con esse.
I sistemi digitali non sono un Leviatano, che impone necessariamente il loro utilizzo. Certo, il malaccorto legislatore italiano ha dato alle PA la sensazione che il digitale debba prevalere e cancellare l’analogico, visto che ha riempito l’ordinamento di norme volte ad imporre l’utilizzo della pec e della sottoscrizione digitale: ma, tali vincoli sono limitati allo scambio di documenti tra PA e non tra PA e privati: questi ultimi hanno la piena e sacrosanta libertà di formare e sottoscrivere i documenti con le modalità ritenute migliori, purchè conformi alle norme generali.
I fondamentalisti dimenticano che, lungi dal vietare le modalità analogiche, le norme sulla firma digitale stabiliscono che sia questa equivalente, sul piano degli effetti, a quella analogica, che resta, come dire, la principale e più naturale. E dimenticano anche che le piattaforme ed i sistemi procedimentali digitali, come nel caso dei concorsi, sono strumenti per facilitare e rendere più spedita la gestione, non modalità escludenti per chi subisce il digital divide, né vincoli insuperabili. Per le PA, specie di piccole dimensioni, svolgere concorsi in forma cartacea, in particolare quando il numero dei concorrenti non risulti particolarmente elevato, può rivelarsi meno costoso e complesso che avvalersi delle forme digitali.
Insomma, ogni fondamentalismo porta ad eccessi intollerabili e senza senso. Il digitale è certo un’opportunità ed è quanto mai corretto puntare verso la massima estensione possibile delle potenzialità che offre. Ma, occorrono sempre giudizio e ponderazione. Il digitale non è una fede, ma uno strumento che, come tale, si utilizza quando opportuno. Una vettura di Formula 1 è certo bella, veloce, aerodinamica, ma se si devono attraversare deserti o fanghiglie accidentate, si utilizzano altre vetture.
