Accrual: tempi e modalità per l’analisi organizzativa

Il recente decreto del Mef del 6 agosto 2025 definisce (in modo molto generale e poco operativo) i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni devono avviare una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, necessari per il recepimento della riforma 1.15 del Pnrr. Ogni ente deve svolgere una analisi degli interventi…

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Il recente decreto del Mef del 6 agosto 2025 definisce (in modo molto generale e poco operativo) i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni devono avviare una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, necessari per il recepimento della riforma 1.15 del Pnrr.

Ogni ente deve svolgere una analisi degli interventi di adeguamento necessari attraverso una ricognizione dei propri processi amministrativi riguardanti anche le fasi di programmazione e gestione, oltre che di rendicontazione. Lo spettro, quindi, è molto più ampio, tanto che il decreto precisa che per le amministrazioni che mantengono, per la funzione autorizzatoria, un bilancio di previsione finanziario, la ricognizione dei processi include anche i processi di esecuzione del bilancio autorizzatorio.

Il decreto non precisa né i tempi né le procedure per eventualmente formalizzare i risultati dell’analisi, che sembra assumere un rilievo prettamente tecnico.

La partita, in questa fase, non sembra quindi coinvolgere gli organi politici, per cui eventuali deliberazioni sarebbero un inutile appesantimento di un procedimento che ha valenza assolutamente tecnica.

Piuttosto, si suggerisce l’adozione di puntuali direttive interne a cura del segretario o (se presente) del direttore generale per identificare i processi di analizzare ed i relativi responsabili. Ciascun processo amministrativo, classificato per ambiti funzionali di riferimento, deve essere scomposto in attività, individuando per ciascuna di esse gli attori coinvolti, le informazioni in ingresso, quelle in uscita e gli eventi contabilmente rilevanti, ossia quelli che generano scritture di contabilità economico-patrimoniale secondo le regole del sistema unico e secondo le voci del Piano dei conti unico.

Per ciascun evento contabilmente rilevante devono essere individuate le dimensioni informative necessarie a qualificare gli eventi, nel rispetto del criterio della multidimensionalità ed in coerenza con il contenuto del Piano dei conti unico e delle altre classificazioni.

Nella realtà di molti enti, peraltro, l’analisi sarà appannaggio pressoché esclusivo delle software houses, che in molti casi si sono già ovviamente attivate per impostare le evolutive dei propri prodotti. Sarà molto importante vigilare ed evitare che i costi derivanti da queste attività siano correttamente imputati, al fine di evitare situazioni “nebulose”, considerato che, di norma, i contratti in essere pongono a carico esclusivo delle aziende l’adeguamento dei software rispetto a novità normative.

A parere di chi scrive, inoltre, è opportuno diffidare dei tanti “consulenti” che cercheranno di vendere (o rivendere) analisi già bell’è confezionate. Anche perché il decreto non prevede alcuna scadenza obbligatoria per questo adempimento, che quindi assume un rilievo prettamente interno.  

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