Per cambiare la contabilità non basta dire “accrual”

Molti commentatori sembrano attribuire poteri soprannaturali alla contabilità accrual, prevista dalla riforma 1.15 del Pnrr. Ma pochi chiariscono quale valenza essa avrà inserendosi in un sistema che, per alcune tipologie di pubbliche amministrazioni (fra cui gli enti locali) continuerà a prevedere anche la (anzi, ad essere basato sulla) contabilità finanziaria. Il modello che si sta…

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Molti commentatori sembrano attribuire poteri soprannaturali alla contabilità accrual, prevista dalla riforma 1.15 del Pnrr. Ma pochi chiariscono quale valenza essa avrà inserendosi in un sistema che, per alcune tipologie di pubbliche amministrazioni (fra cui gli enti locali) continuerà a prevedere anche la (anzi, ad essere basato sulla) contabilità finanziaria.

Il modello che si sta delineando, insomma, non sembra al momento molto diverso dall’attuale, nel quale i due sistemi viaggiano in parallelo (al netto della considerazione, ad avviso di chi scrive secondaria, per cui l’accrual dovrebbe diventare “nativa”, mentre l’economico-patrimoniale finora è stata “derivata” (dalla finanziaria).

Come noto in base all’art. 2 del dlgs 118/2011 la contabilità economico-patrimoniale assume valore “conoscitivo”. Cosa significa questo aggettivo? Con la sentenza 14 febbraio 2019 n. 18 la Corte costituzionale ha affermato che: «Il principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata».

Anche secondo la Corte dei conti il principio dell’equilibrio di bilancio deve essere inteso in una versione complessiva e analitica dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica si deve porre strategicamente come obiettivo da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

Il Dm 17 maggio 2017 dispone, con riferimento a un eventuale deficit patrimoniale ma, applicabile anche nel caso di deficit economico, che «…proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al consiglio e alla giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale.  Altrimenti, l’ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività».

Come si vede, sia la giurisprudenza che il legislatore hanno tentato di dare un senso alla contabilità economico-patrimoniale “conoscitiva”, anche se con esiti modesti.

Cosa accadrà con l’accrual? Secondo le recenti linee guida del Mef, dal 2026 prenderà avvio la fase a regime introdotta da uno specifico atto legislativo che disciplinerà l’introduzione graduale del nuovo sistema contabile, a partire dai diversi sistemi contabili attualmente vigenti, fino alla loro sostituzione per la parte relativa alla rendicontazione.

Sembra quindi delinearsi, per gli enti locali, un rendiconto economico-patrimoniale modellato sui principi Itas, che dovrebbe a breve sostituire quello previsto dal 118 e forse, a tendere, anche quello finanziario.

Quest’ultimo passaggio è però essenziale per uscire dalla logica finora prevalsa di una contabilità meramente “conoscitiva”. Altrimenti, i nuovi prospetti (come gli attuali) continueranno ad essere pressochè irrilevanti. Non basta dire accrual, per cambiare. 

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