In base all’art. 10, comma 6, del D.L. 113/2024 la PA coinvolte nella fase pilota della riforma 1.15 del Pnrr sono tenuti ad elaborare il Conto Economico 2025 e lo Stato Patrimoniale al 31/12/2025 redatti secondo gli schemi previsti dallo standard contabile ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio.
Il comma 7 specifica che, nell’ambito della fase pilota, gli schemi di bilancio per l’esercizio 2025 sono prodotti a soli fini di sperimentazione; non hanno, quindi, valore giuridico e sono aggiuntivi e non sostitutivi degli schemi di bilancio e di rendiconto che le amministrazioni producono in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti (per gli enti locai, il D. Lgs. 118/2011), che restano cogenti. In questo contesto, si possono delineare due scenari diversi:
- i nuovi schemi devono essere approvati contestualmente al rendiconto della gestione 2025, e quindi entro il 30 aprile 2026;
- i nuovi schemi devono essere adottati entro il 30 giugno 2026, dopo l’approvazione del rendiconto della gestione 2025.
La seconda soluzione è coerente con la milestone della riforma (collocata al 30 giugno 2026) e anche con la natura puramente sperimentale e quasi “tecnica” di questi documenti, che sarebbe abbastanza ridicolo far approvare dai consigli.
La prima soluzione, però, ha il pregio di garantire che entro la scadenza della milestone i nuovi schemi elaborati dagli enti siano trasmessi a (e quindi acquisiti da) Bdap, consentendo la rendicontazione dell’obiettivo.
Sarebbe utile avere un chiarimento ufficiale al riguardo.
