Fondo obiettivi di finanza pubblica e investimenti

Per gli enti in avanzo il fondo obiettivi di finanza pubblica introdotto dall’ultima manovra (art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024) dirotta una quota delle entrate correnti al finanziamento di spese di investimento (viceversa, gli enti in disavanzo devono utilizzare le quote accantonate per abbattere il “rosso”). Vi è però un un…

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Per gli enti in avanzo il fondo obiettivi di finanza pubblica introdotto dall’ultima manovra (art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024) dirotta una quota delle entrate correnti al finanziamento di spese di investimento (viceversa, gli enti in disavanzo devono utilizzare le quote accantonate per abbattere il “rosso”).

Vi è però un un po’ di incertezza nella corretta individuazione delle spese effettivamente finanziabili. Il legislatore infatti ha utilizzato una nozione – quella di “investimenti” – che in contabilità pubblica ha un preciso significato, che non coincide con tutta la spesa allocata nel titolo IV del bilancio. La materia, infatti, ha un preciso aggancio costituzionale nell’art. 119, comma 6, della Carta, che detta la c.d. golden rule, vietando agli enti territoriali l’assunzione di nuovi prestiti per spese diverse.

In questa accezione, l’investimento è solo quello che arricchisce il patrimonio dell’ente, con esclusione pertanto dei trasferimenti in conto capitale. Ciò trova conferma anche nell’art. 3, comma 16, della legge n. 350/2003, che individua in modo analitico le spese che possono essere considerate di investimento. Si tratta delle seguenti:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; 

h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

È vero, però, che la disciplina del fondo cita espressamente anche gli investimenti “indiretti”, ammettendoli al finanziamento. Ciò pare preludere ad una lettura più permissiva, che però sarebbe opportuno confermare in via ufficiale.  

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