Estensione dell’obbligo di consolidamento: un confronto fra 118 e ITAS

L’ITAS 12 relativo al bilancio consolidato non ricalca in pieno la disciplina dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 rispetto all’estensione dell’obbligo di inclusione. Al di là delle differenze nominalistiche (ITAS 12 parla di area di consolidamento, mentre l’allegato 4/4 di perimetro), vi sono alcune differenze non irrilevanti sulle quali occorre aprire una riflessione per valutarne…

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L’ITAS 12 relativo al bilancio consolidato non ricalca in pieno la disciplina dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 rispetto all’estensione dell’obbligo di inclusione.

Al di là delle differenze nominalistiche (ITAS 12 parla di area di consolidamento, mentre l’allegato 4/4 di perimetro), vi sono alcune differenze non irrilevanti sulle quali occorre aprire una riflessione per valutarne l’impatto operativo.

Nella tabella seguente abbiamo provato a esporre una breve sinossi. In generale, emerge che per ITAS 12 possono essere esclusi i soggetti a partecipazione non rilevante senza più la rigida previsione dell’allegato 4/4 che fa riferimento all’incidenza della quota (10 o 20% dei voti esercitabili). Ciò pare preludere ad una maggiore flessibilità, mentre per il D.Lgs. 118/2011 la regola è che tutto deve essere consolidato se non rientra in una fattispecie esplicita di esclusione.

Per contro, però, ITAS 12 non conferma esclusioni che sono espressamente previste (ad esempio, quelle per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Difficile comprendere la logica di queste scelte su un tema per il quale sarebbe stato invece opportuno garantire continuità. 

Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011ITAS 12
Nel gruppo amministrazione pubblica vanno inseriti organismi strumentali, enti strumentali controllati e partecipati e società controllate e partecipateObbligo di consolidare gli organismi controllati e gli organismi con partecipazione di rilevanza. La partecipazione di rilevanza è definita in base a:possesso minoranza dei voti;quando si configura per l’amministrazione capogruppo il potere di nominare o rimuovere la minoranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell’organo equivalente;quando l’amministrazione capogruppo ha l’obbligo di ripianare i disavanzi/perdite per percentuali non superiori alla quota di partecipazione.
Facoltà di escludere gli organismi irrilevanti sia singolarmente che considerati nel loro insiemeParametri irrilevanza: a) totale dell’attivo;b) patrimonio netto; c) totale dei proventi e dei ricavi della gestione operativaSoglie irrilevanza: 3% per valutazione singola e 10% per valutazione d’insiemeIdentico
In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipataNon previsto
Facoltà di considerare non irrilevanti i bilanci degli organismi che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate dandone informazione nella nota integrativa.Identico
Si intendono per società partecipate quelle nelle quali l’ente, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.Non previsto
Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazioneSono considerate rilevanti le partecipazioni in organismi titolari di affidamento diretto
Esclusione dei soggetti per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazioneNon previsto

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