Nel disegno di legge di bilancio 2026, insieme al (e per bilanciare il) già annunciato alleggerimento del fondo crediti di dubbia esigibilità, è prevista una modifica dei principi contabili allegati al dlgs. 118/2011 per rendere più attendibili le previsioni di cassa.
Il tema è stato affrontato nella riunione della Commissione Arconet del 24 settembre, nella quale si segnala come anche i rappresentanti del Fondo Monetario internazionale abbiano verificato la possibilità di elaborare le previsioni di finanza pubblica riguardanti gli enti territoriali utilizzando i dati dei bilanci di previsione riscontrando rilevanti criticità.
È stata quindi esaminata una proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione la quale, dopo avere chiarito la differenza tra le previsioni di competenza, costituite dai crediti e dai debiti che l’ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, e le previsioni di cassa, che indicano l’importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno, individua le condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa:
➢ il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:
+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,
+ totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente,
– fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,
– fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;
➢ il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni;
➢ il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:
+ i residui passivi alla chiusura dell’esercizio,
+ il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell’allegato 4/2. Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell’esercizio successivo e sono comprese le spese di competenza dell’esercizio precedente, da pagare nell’esercizio di riferimento;
– i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell’esercizio,
– la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal “di cui fondo pluriennale vincolato”,
– gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.
La proposta potrebbe essere approvata a breve proprio in ossequio a quanto previsto dalla manovra in corso di esame in Parlamento.
