Componenti perequative Tari da contabilizzare in specifico capitolo

Secondo la deliberazione n. 13/SEZAUT/2025 della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, le componenti perequative TARI devono essere contabilizzate su un apposito capitolo allocato al titolo 3° delle entrate ed in relazione al quale dovrà essere disposto l’accantonamento al FCDE, nella stessa misura percentuale di accantonamento prevista per la TARI.  In attesa della creazione…

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Secondo la deliberazione n. 13/SEZAUT/2025 della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, le componenti perequative TARI devono essere contabilizzate su un apposito capitolo allocato al titolo 3° delle entrate ed in relazione al quale dovrà essere disposto l’accantonamento al FCDE, nella stessa misura percentuale di accantonamento prevista per la TARI. 

In attesa della creazione di una codifica ad hoc, il piano dei conti finanziario da utilizzare potrà essere quello dei proventi della vendita dei servizi (E.3.01.02.01.999 – Proventi da servizi n.a.c.), oppure quello residuale (E.3.05.99.99.999 – Altre entrate correnti n.a.c.). 

La somma da riversare alla CSEA, entro il 15 marzo dell’anno successivo, invece, deve essere accantonata nella spesa per poi confluire nel risultato di amministrazione dell’anno di competenza delle componenti perequative. 

Tale quota dovrà quindi essere inserita nel risultato di amministrazione presunto dell’anno 2025 riferita alle componenti perequative del 2025 e successivamente applicata mediante successiva variazione di bilancio nel corso del 2026. Infatti, in base al comma 3-sexies dell’art. 187 del TUEL, le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio se la verifica prevista dal menzionato comma 3-quater dell’art. 187 del TUEL e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione relativo al risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 sono effettuati con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese movimentate. In merito all’imputazione, visto che non ci sono regole specifiche, occorre seguire il criterio della competenza finanziaria “potenziata”. 

Il credito va accertato in base all’esigibilità e non per cassa; esso va rilevato in bilancio nell’anno “a” in cui matura il credito, in quanto esso sorge privo di termini o condizioni. Tale credito è collegato a una futura obbligazione di riversamento alla Csea, del tutto eventuale, che sorgerà nell’anno a+1. Nell’anno a, l’obbligazione di riversamento è solo potenziale, comportando l’obbligo di accantonare le somme relative alla componente perequativa nella riga B del risultato di amministrazione (avanzo accantonato). Pertanto, non si ritiene necessario effettuate “movimentazioni” della spesa nell’anno a ma solo nell’anno a+1. 

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