Pnrr digitale, anche la Corte dei conti conferma: le economie sono libere

Non sono bastati articoli, webinar e direttive ministeriali. C’è stato chi ha dovuto chiedere conforto alla Corte dei conti per essere certo di poter usare senza vincoli i risparmi dei fon di Pnrr per il digitale. La pronuncia è della Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione n. 116/2025/PAR) ed è anche molto ben…

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Non sono bastati articoli, webinar e direttive ministeriali. C’è stato chi ha dovuto chiedere conforto alla Corte dei conti per essere certo di poter usare senza vincoli i risparmi dei fon di Pnrr per il digitale.

La pronuncia è della Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione n. 116/2025/PAR) ed è anche molto ben articolata. Ma conferma quanto più volte scritto anche su queste colonne. Si tratta infatti di misure che seguono infatti una logica diversa da quella sottesa agli altri interventi del Piano.

In particolare, per esse si applica il sistema “lump sum”, ossia una modalità di rendicontazione forfetaria e semplificata che culmina nell’asseverazione del raggiungimento degli obiettivi. A seguito di tale passaggio, si concretizza l’esigibilità dell’entrata e viene disposta la relativa erogazione al soggetto attuatore. In molti casi, le somme percepite sono superiori alla spesa effettiva, per cui si generano, appunto, delle disponibilità pari proprio alla differenza positiva tra l’importo del contributo Pnrr ricevuto e gli importi spesi dal soggetto attuatore per realizzare il progetto.

È sempre stato chiaro, almeno a chi scrive, che si tratta di fondi non soggetti a vincoli specifici, ma solo al rispetto delle ordinarie regole contabili. Anche la Direttiva del Dipartimento per la transizione digitale del 23 gennaio scorso, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo, ha confermato, nel caso ve ne fosse il bisogno. il principio della perdita del vincolo di destinazione delle risorse erogate in seguito alla conclusione delle attività e alla positiva asseverazione formale e sostanziale da parte del Dipartimento, pur fornendo alcune indicazioni per orientare al meglio l’utilizzo dei residui, preferibilmente orientandoli allo stesso ambito di attività. Ma appunto non vi sono obblighi in tal senso.

Ma non è bastato e alla fine, come sempre, arriva qualcuno che interpella il giudice contabile il quale, per fortuna, ha sposato una linea interpretativa ragionevole, fornendo anche alcune indicazioni operative molto utili. Ad esempio, la delibera evidenzia la necessità di un apposito provvedimento che modifichi l’accertamento di entrata eliminando il vincolo. Ma perché porre quesiti anche in claris, rischiando che l’interpetatio sia penalizzante (come tante volte accaduto)?

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