Come già anticipato, la legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 659, della l 199/2025) ha modificato le modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) a preventivo. A tal fine, si potrà fare riferimento – anziché alla media quinquennale o triennale del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata – all’indicatore rilevato nell’ultimo rendiconto, purché in tal esercizio sia stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, purché si dimostri l’attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.
L’attuazione di tale previsione è rimessa ad un decreto correttivo dei principi contabili, sul quale è già al lavoro la Commissione Arconet. Dal verbale della riunione dello scorso 26 novembre si possono già ricavare indicazioni importanti su quello che viene definito metodo “accelerato” e che sarà applicabile a partire dall’assestamento 2026-2028 e poi in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031 (e parzialmente anche 2030-2032, come vedremo), mentre a decorrere dal bilancio di previsione 2031-2033 tornerà applicabile la modalità ordinaria di determinazione basata sui risultati degli ultimi cinque esercizi eventualmente riducibili a tre).
In generale, gli enti potranno applicare il metodo accelerato se, in sede di rendiconto dell’anno X, verrà rilevato un miglioramento della capacità di riscossione “di una o più entrate” (ci torneremo dopo) rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il miglioramento si riferisce.
Tuttavia, operativamente, occorre fare riferimento alternativamente: a) alla capacità di riscossione dell’esercizio X rispetto alla media del triennio X-2, X-1 e X, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata dal rapporto incassi di competenza esercizio X/ accertamenti esercizio X; b) alla capacità di riscossione dell’esercizio X-1 rispetto alla media del triennio X-3, X-2 e X-1, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto: incassi di competenza es. X-1 + incassi esercizio X in c/residui X-1/accertamenti esercizio X-1.
Ad esempio, in sede di assestamento 2026-2028 farà fede se in sede di rendiconto 2025 si sarà verificato un miglioramento della riscossione rispetto alla media del triennio 2023-2025 o, per gli enti che calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, rispetto alla media del triennio 2022-2024. In tali casi, la percentuale di accantonamento al FCDE può essere rideterminata in misura pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2025, calcolata come rapporto percentuale tra incassi di competenza 2025 e accertamenti del medesimo esercizio, ma per gli enti che determinano il FCDE includendo anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, la percentuale di accantonamento è invece pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2024, determinata dal rapporto tra incassi di competenza 2024, sommati agli incassi 2025 in conto residui 2024, e accertamenti 2024.
Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione del metodo accelerato, gli enti determinano il FCDE facendo riferimento ai risultati formalmente accertati negli esercizi precedenti, a decorrere dal primo esercizio in cui il processo di accelerazione della capacità di riscossione è stato accertato.
Pertanto, seguendo gli esempi elaborati da Arconet, per il bilancio di previsione 2027-2029 dovranno essere applicate le stesse percentuali utilizzate in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, determinate sulla base dei risultati del rendiconto 2025, mentre dal bilancio 2028-2030 occorrerà considerare il complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2025 e 2026 ovvero 2024 e 2025 per gli enti che utilizzando il metodo n+1. Infine, nel bilancio 2029-2031 si dovrà assumere il complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2025, 2026 e 2027 ovvero 2024, 2025 e 2026 nel caso del metodo n+1.
A decorrere dal terzo esercizio di applicazione del metodo accelerato, se i risultati formalmente accertati non confermano il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, il FCDE dovrà essere determinato con il metodo ordinario a decorrere dal bilancio di previsione in corso di gestione, adeguandolo in occasione dell’assestamento.
Dunque, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2029-2031, occorrerà verificare che il rendiconto 2027 confermi il miglioramento della capacità di riscossione 2027 rispetto alla media del triennio 2025-2027 o 2024-2026 per gli enti che applicano il metodo n+1 e analogamente in sede di bilancio 2030-2032 confrontando il rendiconto 2028 e i trienni 2026-2028 ovvero 2025-2027.
Per accedere al metodo accelerato è inoltre richiesta, in aderenza alla norma, la formale attivazione di un progetto almeno triennale di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato, il che fa presumere che il progetto possa essere anche successivo all’esercizio nel quale si è registrato il miglioramento nella riscossione. Non viene chiarito cosa si debba intendere per “formale attivazione”.
Resta il dubbio, leggendo le carte, che il nuovo metodo possa essere applicato esclusivamente alle entrate per le quali sia stato effettivamente registrato il miglioramento della riscossione. Il che, però sarebbe complesso da gestire perché significherebbe applicare metodi diversi per tipologia (o per aggregazioni anche più ristrette), anziché fare un calcolo unico.
