Il testo finale della legge di bilancio 2026 (l 199/2025) contiene due norme finalizzate ad agevolare l’impiego di “risparmi” derivanti dalla gestione.
Avevamo già commentato quelli che poi sono diventati i commi 831 e 832, che intervengono a modificare l’art. 187 del Tuel per flessibilizzare le modalità di applicazione della quota disponibile (ossia delle risorse che non sono accantonate, vincolate o destinate agli investimenti). Nel gergo tecnico si parla di “avanzi liberi”, ma finora la relativa spesa è stata subordinata al rispetto di una serie di priorità obbligatorie.
Nella nuova versione solo le prime due rimangono rigide, ossia quelle relative all’impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a del co.2 dell’art. 187) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d’anno (lett. b). Quelle successive sono poste in chiave di opzioni lasciate alla discrezionalità dell’ente, sulla base delle proprie specificità e dei propri programmi.
Si tratta delle tre aree attualmente indicate in ordine decrescente di priorità dalla norma vigente: impieghi per investimenti, per spese correnti a carattere non permanente e per estinzione anticipata di prestiti.
La seconda norma di rilievo è contenuta nel comma 664 e riguarda i soli enti in disavanzo, per i quali non vi sono quote disponibili. Ed infatti in tal caso il legislatore interviene per consentire di utilizzare gli avanzi vincolati di parte corrente formatisi l’anno precedente oltre i ristretti limiti attualmente previsti (dai commi 897 e 898 della l 145/2018).
Viene previsto che il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione debba attestare il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. La norma prevede altresì che con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano aggiornati gli schemi di bilancio per monitorare l’uso delle quote vincolate rese disponibili.
Da segnalare, infine, il comma 682 che introduce la possibilità di procedere all’estinzione anticipata utilizzando anche la quota libera dell’avanzo di amministrazione.
