Cessione di crediti: i paletti della Corte dei conti Veneto

Gli enti locali possono porre in essere operazioni di cessione a soggetti qualificati di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, aventi natura tributaria o patrimoniale (con esclusione di quelli aventi natura contributiva), qualora le ordinarie procedure di riscossione coattiva si siano rivelate infruttuose. Ma solo a precise condizioni. Lo ha chiarito la Corte dei conti…

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Gli enti locali possono porre in essere operazioni di cessione a soggetti qualificati di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, aventi natura tributaria o patrimoniale (con esclusione di quelli aventi natura contributiva), qualora le ordinarie procedure di riscossione coattiva si siano rivelate infruttuose. Ma solo a precise condizioni.

Lo ha chiarito la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 231/2025/PAR. La pronuncia è di estremo interesse perché analizza nel dettaglio i diversi passaggi di un’operazione ad alto gradi di delicatezza.

A livello normativo, la possibilità di cedere i crediti delle pubbliche amministrazioni è prevista (oltre che dal codice civile) dall’art. 8 del d.l. 28 marzo 1997, n. 7 e dall’art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

A tal proposito, occorre rilevare in primo luogo che deve trattarsi di crediti nella piena titolarità dell’ente cedente per cui, nel caso in cui la riscossione sia stata affidata all’Agenzia delle entrate – Riscossione, la cedibilità presuppone il previo discarico dei relativi ruoli, sulla base della normativa applicabile ratione temporis.

In secondo luogo, la cessione dei crediti, costituendo una modalità straordinaria di gestione delle entrate, ricade, ai sensi dell’art. 52 del richiamato d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nell’ambito della potestà regolamentare dell’ente. Al fine di porre in essere tale operazione è, dunque, necessario che l’Ente abbia adottato una specifica disciplina che preveda l’istituto e regoli le principali condizioni e modalità applicative della procedura nell’ambito del regolamento di contabilità, di cui all’art. 152 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), o del regolamento delle entrate.

Il cessionario deve essere soggetto idoneo, scelto previa procedura competitiva ed i rapporti con l’ente devono essere regolati da una convenzione che determini, sulla base delle condizioni risultanti dall’offerta di gara, sia l’oggetto della cessione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge (crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili), sia il prezzo della stessa, in base alla natura del credito e alla sua effettiva possibilità di realizzo (caratteristiche del debitore, anzianità del credito, procedure utilizzabili per il recupero etc.). Il prezzo così determinato sarà inferiore al valore nominale del credito per cui l’ente realizzerà una minore entrata che deve trovare giustificazione in un’analisi dalla quale emerga sia la necessità di “realizzare celermente i relativi incassi” (come indicato dall’art. 8 del d.l. n. 79/1997) sia i vantaggi del ricorso a tale istituto rispetto al proseguimento delle procedure di riscossione coattiva – da valutare anche alla luce delle citate novità introdotte in materia quali il riaffidamento dei carichi – a fronte, ad esempio, dell’esistenza di particolari difficoltà nelle procedure di riscossione e della necessità di evitare ulteriori aggravi di costi per l’ente.

Il credito può essere ceduto solo pro soluto, trasferendo cioè sul cessionario il rischio di insolvenza del debitore ceduto, come si evince dalla lettura del comma 1 dell’art. 8 del d.l. n. 79/1997, ove dispone che la cessione “deve essere effettuata a titolo definitivo”, e del comma 2 dell’art. 76 della l. n. 342/2000, secondo cui l’ente cedente garantisce la sola “esistenza dei crediti al tempo della cessione” e non anche il pagamento del debitore.

Sotto il profilo delle scritture della contabilità finanziaria, l’incasso che deriva dalla cessione dei crediti assume la stessa natura dell’entrata relativa ai crediti ceduti e va registrato con imputazione ai relativi residui attivi, in diminuzione per la parte riscossa e a stralcio della parte del credito definitivamente non incassata.

Sul risultato di amministrazione, l’operazione produce una diseconomia nella gestione dei residui pari alla parte del credito non riscossa e cancellata dai residui.

Trattandosi di crediti in sofferenza, tuttavia, dovrebbe trovare applicazione la relativa quota accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, sicché la riduzione della quota accantonata in avanzo e il corrispondente aumento dell’avanzo libero dovrebbe controbilanciare l’effetto negativo sul risultato di amministrazione determinato dalla cancellazione della quota di residui attivi pari alle minori entrate derivanti da un prezzo di cessione inferiore al loro valore nominale.

Qualora i crediti siano stati (re)imputati a esercizi futuri in relazione al tempo stimato per la loro realizzazione, dovrà necessariamente essere cancellata anche l’entrata prevista nei futuri esercizi e, in contropartita, dovrà essere cancellata una pari spesa o dovranno essere individuate le pertinenti coperture.

Per quanto riguarda le rilevazioni nella contabilità economico-patrimoniale, i crediti oggetto di cessione sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale all’interno dei crediti di funzionamento, con il relativo fondo svalutazione portato in detrazione.

A seguito della cessione, l’ammontare dei crediti iscritti nell’attivo deve essere ridotto per un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, parimenti, il fondo svalutazione crediti deve essere ridotto in misura pari all’accantonamento relativo ai crediti ceduti. In altri termini la riduzione dell’attivo è pari al valore netto dei crediti oggetto di trasferimento.

Tale importo deve essere raffrontato con il prezzo della cessione. Se quest’ultimo è inferiore rispetto al valore dei crediti iscritto nell’attivo al netto della corrispondente quota del fondo svalutazione, la differenza determina un’insussistenza dell’attivo, che confluisce tra i componenti straordinari negativi del conto economico. Se, invece, il prezzo di cessione è superiore al valore netto dei crediti iscritti nello stato patrimoniale, si determina, per la differenza, una sopravvenienza dell’attivo, che confluisce tra i componenti positivi del conto economico. Qualora, infine, il prezzo di cessione è pari al valore dei crediti iscritto nell’attivo al netto della corrispondente quota del fondo svalutazione, non risultano rilevazioni nel conto economico dell’esercizio in cui avviene l’operazione in quanto la perdita è già stata iscritta tra i costi, sotto forma di accantonamento al fondo svalutazione crediti, nell’esercizio o negli esercizi in cui tale accantonamento è stato effettuato.

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