Nei rendiconti degli enti locali non è infrequente imbattersi in residui attivi sul titolo VI relativi a mutui erogati dalla Cassa Depositi e prestiti.
Si tratta di un’anomalia alla luce della disciplina dettata al riguardo dal par. 3.18 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011: “Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito”.
Il successivo esempio 8 di cui al medesimo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria chiarisce meglio il meccanismo; in esso, successivamente alla prima classificazione delle entrate al titolo IV, operata in sede di accertamento delle medesime coincidente con il momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito, si definiscono le successive attività di riscossione e riclassificazione precisando al punto 3) dell’esempio 8, le modalità di iscrizione definitiva di tale entrate (al titolo V) corrispondenti all’ “accertamento con imputazione all’esercizio (2016), per euro … , delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari)“.
Si tratta di un errore che, sebbene imputabile ad una norma astrusa, può essere facilmente corretto in modo da non incappare in rilievi da parte degli organi di controllo.
