La stampa specializzata ha dato molta enfasi alla deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna n. 27/2026.
La pronuncia afferma in modo pienamente condivisibile che la tenuta della contabilità economico patrimoniale attiene all’esercizio di una funzione pubblica che connota precipuamente l’attività del responsabile finanziario e come tale non è tout court esternalizzabile.
Ciò, invece, è quanto oggi accade in numerosi enti per gli adempimenti previsti dal vigente ordinamento (dlgs 118/2011), che di fatto sono spesso demandati alle società di software.
Nel caso esaminato dai giudici contabili emiliani l’ente è stato un po’ avventato nelle sue risposte e forse troppo sincero ammettendo candidamente di avvalersi della consulenza di una società esterna, ma la sostanza non sarebbe stata diversa se si fosse riferito più laicamente ad “supporto esterno”. Perché questo è ciò che succede nella stragrande maggioranza delle amministrazioni.
Occorre al riguardo ricordare, però, che oggi la contabilità economico-patrimoniale assume un valore meramente conoscitivo (art. 2 del dlgs 118/2011) e soprattutto totalmente derivato dalla contabilità finanziaria. Chiarissimo, al riguardo, è l’allegato 4/3 al dlgs 118 (principio contabile applicato sulla contabilità economico patrimoniale), il quale recita: “L’integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall’adozione del piano dei conti integrato (…che) consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l’operatore”.
In pratica, oggi le scritture in partita doppia derivano da quelle finanziarie (accertamenti, impegni, liquidazioni), per cui l’attività si concentra essenzialmente nella fase di rendiconto. Accrual, invece, dovrà essere implementato come sistema nativo e quindi già in gestione si staccherà dalla finanziaria.
In un tale assetto (ancora tutto da costruire) è del tutto evidente che non si potrà esternalizzare il processo, perché ciò comporterebbe esattamente l’effetto stigmatizzato dalla Corte emiliana. Sul punto, la Sezione ha rilevato, infatti, che far ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni pubbliche tipiche dell’organizzazione comunale (come nell’ipotesi di attività che la legge conferisce espressamente al responsabile dell’ufficio finanziario) realizzi una forma non consentita di esternalizzazione con conseguente violazione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa per consulenze o incarichi.
Ciò ovviamente non esclude che gli enti possano attivare, nei limiti consentiti dall’ordinamento, forme di “supporto”, certamente vieppiù indispensabili per fronteggiare la complessità della transizione in corso.
Molto dipenderà però dal valore che avrà l’accrual. Perché è ovvio che se essa continuerà ad essere un surrogato della finanziaria, un orpello obbligatorio ma sostanzialmente inutile, una sorta di soprammobile nessun operatore ci investirà nulla, dovendosi concentrare su mille altri adempimenti (non tutto utili, beninteso).
L’esternalizzazione, in conclusione, non è ovviamente una scelta percorribile, anche se tanti comuni la praticano in modo più o meno esplicito e purtroppo non solo per la contabilità economico-patrimoniale. Ma perché quest’ultima (chi si chiami accrual o in altro modo) entri appieno nell’operatività non basta fare convegni e scrivere articoli, ma bisogna modificare il sistema dalle fondamenta.
Come sempre, il problema non è costituito dalla denominazione che si dà ad un istituto giuridico, ma dalla sua configurazione sostanziale.
Dietro la parola “supporto” non di rado si nasconde l’universo mondo: da incarichi di lavoro autonomo spesso privi della particolare specializzazione che risulta necessaria, ad appalti di servizio, a vere e proprie esternalizzazioni.
Ciò che conta davvero è l’oggetto del contratto o, per essere più chiari, il suo risultato o prodotto. Lasciare che sia un operatore economico a generare, dunque gestire, la contabilità economico patrimoniale significa far elaborare il prodotto finale non all’organizzazione interna all’ente, ma appunto all’operatore esterno. E’ un appalto, inammissibile.
Un “supporto”, invece, consiste nell’acquisire un aiuto nello svolgere un’attività che imputa il prodotto finale comunque all’amministrazione: un supporto, quindi, è una consulenza, una ricerca, uno studio.
Un appalto di servizi ammissibile è, invece, l’acquisizione della realizzazione di un database e della connessa piattaforma gestionale che consenta di gestire la contabilità.
LO
