A seguito dell’entrata in vigore della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), sono state introdotte modifiche sostanziali alla disciplina dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni. Questa norma estende l’obbligo di verifica della regolarità fiscale (c.d. “controllo inadempienze”) anche ai pagamenti dovuti a professionisti per le loro prestazioni professionali.
Nello specifico ai sensi del comma 1-ter dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall’art. 1, comma 725, l. 199/2025), le PA hanno l’obbligo di verificare la regolarità fiscale dei professionisti destinatari di pagamenti per prestazioni professionali, di qualsiasi importo, venendo meno la previgente soglia di esenzione di euro 5.000.
La disciplina si applica ai pagamenti in favore di tutti gli esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: avvocati anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, ausiliari del giudice e periti di parte, professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario.
In caso di accertata inadempienza del beneficiario, diversamente dalla disciplina previgente, la Direzione Finanza e Patrimonio provvederà al versamento dell’importo indicato nel campo “Importo inadempimento” direttamente all’Agente della Riscossione; al professionista sarà liquidato esclusivamente l’eventuale quota residua.
Le nuove regole si applicano a tutti i mandati di pagamento di qualsiasi importo emessi dal 15 giugno 2026. Nessuna deroga per il pregresso: Il controllo è dovuto indipendentemente dalla data della fattura o dal periodo di svolgimento della prestazione. Anche i compensi per incarichi conclusi anni fa, se liquidati dopo il 15 giugno, subiranno il nuovo regime.
La novità sostanziale per gli esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 54, d.P.R. n. 917/1986 è l’eliminazione del limite dei 5.000 euro. Le PA sono obbligate a verificare l’inadempienza fiscale del beneficiario per qualsiasi importo, anche minimo. Il controllo scatta indipendentemente dall’ammontare del debito iscritto a ruolo (cade la franchigia dei 5.000 euro precedentemente prevista)
Per i professionisti non si applicherà più la sospensione del pagamento di 60 giorni in attesa del pignoramento presso terzi, ma è previsto il versamento diretto per cui l’amministrazione ha l’obbligo di dirottare le somme direttamente all’Agente della Riscossione fino a concorrenza dell’importo dell’inadempimento, mentre al professionista verrà corrisposta esclusivamente l’eventuale quota residua.
