Il via libera alla conversione del dl 19/2026 ha sbloccato anche l’impasse sulle linee guida predisposte dalla Struttura di Missione PNRR d’intesa la Ragioneria generale dello Stato per garantire un’impostazione unitaria alle attività di chiusura degli interventi del Piano.
Vedremo se l’ambizioso obiettivo di omogeneizzare il caleidoscopio di regole applicative prodotto dalle diverse Amministrazioni titolari sarà effettivamente raggiunto. L’impresa è tutt’altro che semplice tanto che nelle indicazioni operative si invitano comunque i Ministeri, al fine di agevolare i soggetti attuatori, a integrare le indicazioni delle linee guida fornendo quanto prima “un quadro informativo completo e immediatamente fruibile”. Ciò soprattutto ai fini della rendicontazione, posto che è abbastanza chiaro quali siano i documenti da produrre entro la fatidica data del 30 giugno 2026, ossia il certificato di ultimazione dei lavori ovvero quello di regolare esecuzione/fornitura.
Le Linee guida non fanno cenno ai tempi della rendicontazione, tuttavia il relativo iter è già stato tratteggiato in un precedente documento della stessa RGS, la cui lettura oggi risulta più chiara alla luce dei nuovi elementi forniti dalle linee guida, ossia la circolare n. 22/2025.
Quest’ultima ha fissato una deadline generale al 31 agosto 2026 entro la quale tutti gli obiettivi dovranno essere completati, “con impossibilità da parte della Commissione ad accettare documentazione integrativa che dimostri il raggiungimento degli obiettivi oltre tale data”. Da qui la richiesta a tutti gli attori di rendere disponibile la necessaria documentazione “con congruo anticipo”.
Ora, come detto, è stato chiarito in che cosa consiste tale documentazione e viene precisato che essa dovrà essere resa disponibile entro il 30 giugno (con la già rilevata eccezione degli interventi ammessi a finanziamento a seguito di avvisi approvati nel 2024 e nel 2025, per cui la scadenza di giugno slitta a fine agosto).
Sempre la circolare 22/2025 ha chiarito che non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tali date, tranne il caso in cui l’indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire (quali il tasso di assorbimento del budget dell’investimento).
Si tratta di una precisazione importante, che oggi, nel nuovo e più completo quadro, consente di affermare che la rendicontazione possa essere completata anche dopo il 30 giugno e almeno fino al 31 dicembre (data entro la quale la Commissione dovrebbe regolare l’ultima rata).
I Soggetti attuatori dovranno comunque prestare grande attenzione alle indicazioni fornite dalle singole Amministrazioni titolari, che potrebbero richiedere ulteriori documenti (ad esempio, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione).
Nel caso in cui tali ulteriori documenti siano già stati prodotti e caricati essi, restano pienamente validi senza necessità di produrre nuovamente il certificato di ultimazione dei lavori o di regolare esecuzione/fornitura. Negli altri casi, invece, i documenti dovranno essere prodotti e caricati secondo quanto stabilito dai diversi Ministeri.
