Ogni anno, dopo la chiusura del rendiconto, si riapre la questione circa la possibilità di applicare o meno l’avanzo prima della formale approvazione della deliberazione che attesta la permanenza degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, del TUEL.
Ovviamente, il dubbio riguarda solo la quota disponibile e quella destinata agli investimenti, posto che le risorse accantonate e vincolate sono a certe condizioni applicabili anche prima del rendiconto,
A rigore, la questione è circoscritta al c.d. avanzo libero e nasce dalla formulazione dell’art. 187, comma 2, dello stesso TUEL.
Tale norma, anche dopo la novella operata dalla L. 199/2025, continua a disporre che l’avanzo libero debba essere prioritariamente destinato a copertura degli eventuali debiti fuori bilancio e degli altrettanto eventuali provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Da qui, la sequenza logica per cui primo verifico di non avere dfb e che il bilancio sia in equilibrio e poi applico avanzo per le altre finalità (ormai poste tutte sullo stesso piano).
Ciò però non pare necessariamente presupporre la preventiva approvazione della deliberazione ex art. 193, comma 2, potendo l’ente dimostrare altrimenti l’assenza delle condizioni bloccanti. In tal senso si è espressa, ad esempio, la Corte dei conti Lombardia nel parere 149/2024.
Certo, la strada più ortodossa è quella che presenta meno rischi, ma non è l’unica praticabile a livello interpretativo e pratico.
