FCDE: il metodo accelerato può incrementare la capacità assunzionale

A partire dal prossimo assestamento di bilancio gli enti potranno ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio applicando il c.d. metodo accelerato previsto dalla L. 199/2025 e disciplinato dal D.M. 16 marzo 2026 (ventesimo correttivo).  A tal fine, si potrà fare riferimento – anziché alla media quinquennale o triennale del rapporto tra…

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A partire dal prossimo assestamento di bilancio gli enti potranno ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio applicando il c.d. metodo accelerato previsto dalla L. 199/2025 e disciplinato dal D.M. 16 marzo 2026 (ventesimo correttivo). 

A tal fine, si potrà fare riferimento – anziché alla media quinquennale o triennale del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata – all’indicatore rilevato nell’ultimo rendiconto, purché in tale esercizio sia stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, purché si dimostri l’attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. 

Il nuovo metodo deve essere valutato anche in termini di impatto sull’algoritmo che misura la capacità assunzionale, basato, come noto, sul rapporto spesa di personale/entrate correnti. 

Le “entrate correnti” sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media. 

Pertanto, l’eventuale abbattimento dell’accantonamento relativo al 2025 potrebbe contribuire a migliorare il parametro. 

Attenzione però al fatto che il principio contabile applicato 4/2 richiede strutturalità nel miglioramento della riscossione. Infatti, a decorrere dal terzo esercizio di applicazione del metodo accelerato, se i risultati formalmente accertati non confermano il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, il FCDE è determinato con il metodo ordinario a decorrere dal bilancio di previsione in corso di gestione. Il FCDE iscritto nel bilancio di previsione in corso gestione è rideterminato in occasione dell’assestamento.

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