Previsioni di cassa da aggiornare

In sede di salvaguardia e assestamento del bilancio 2026-2028 (da approvare entro il 31 luglio), gli enti sono chiamati ad adeguare le previsioni di cassa alle indicazioni del dm 16 marzo 2026 (c.d. ventesimo correttivo). Esso impone di rispettare tre condizioni: + totale degli stanziamenti delle entrate di competenza, + totale dei residui attivi alla…

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In sede di salvaguardia e assestamento del bilancio 2026-2028 (da approvare entro il 31 luglio), gli enti sono chiamati ad adeguare le previsioni di cassa alle indicazioni del dm 16 marzo 2026 (c.d. ventesimo correttivo). Esso impone di rispettare tre condizioni:

  1. il totale delle previsioni di pagamento non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale e del totale delle previsioni di riscossione;
  2. il totale delle previsioni di cassa delle entrate, diverse dalle partite di giro, non deve superare la seguente somma algebrica:

+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,

+ totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente,

– fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,

– fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;

  1. il totale delle previsioni di cassa delle spese, diverse dalle partite di giro, non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:

+ i residui passivi alla chiusura dell’esercizio,

+ il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili;

precedente, da pagare nell’esercizio di riferimento;

– i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell’esercizio

– la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal “di cui fondo pluriennale vincolato”

– gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.

Dagli ultimi monitoraggi, mentre la prima condizione è rispettata da tutti gli enti, la seconda lo è solo da un ente su quattro, mentre la terza da tre enti su quattro.

Occorre quindi che gli enti che non sono in regola verifichino con attenzione le proprie previsioni di cassa, avendo anche cura di allinearle con il piano dei flussi di cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024.

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