L’accertamento dei contributi PNRR

L’art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 ha introdotto la possibilità per gli enti locali di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo,  senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.  Tale previsione deroga il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D.…

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L’art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 ha introdotto la possibilità per gli enti locali di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo,  senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti. 

Tale previsione deroga il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale la regola generale in caso di trasferimenti a rendicontazione è che l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. 

Nel caso del PNRR, invece, l’ente potrà accertare l’entrata e quindi autorizzare l’impegno della spesa correlata sulla base del solo provvedimento di assegnazione. Ciò permette di accelerare sensibilmente il processo di spesa, dato il lasso di tempo alle volte rilevante che intercorre tra la concessione del contributo ed il suo effettivo impegno. L’imputazione dell’entrata dovrà seguire il cronoprogramma della spesa, qualora il contributo sia erogato in base agli stati di avanzamento delle opere. 

È bene rimarcare che il citato art. 15, comma 4, si limita a prevedere una mera facoltà, non un obbligo. Pertanto, in linea teorica, nulla vieta di accertare solo in base ed a seguito della comunicazione formale degli impegni da parte dell’amministrazione erogante. Tuttavia, occorre sottolineare come eventuali ritardi da parte di quest’ultima non potrebbero rappresentare un’esimente per i soggetti attuatori in casi di mancato rispetto delle stringenti scadenze imposte ai fini dell’attuazione del PNRR. È quindi opportuno avvalersi della deroga per accelerare le procedure contabili. 

Facciamo un esempio.

L’ente X ha ottenuto un finanziamento di 120.000 euro per un lavoro pubblico che prevede un cronoprogramma di spesa articolato nei seguenti termini:

2022 20.000 euro

2023 40.000 euro 

2024 60.000 euro

Come deve procedere contabilmente?

Trattandosi di spesa di importo superiore a 100.000 euro, in base al punto 5.3.14 essa può essere stanziata  a seguito dell’approvazione del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016. Se l’ente X dispone già di un progetto di fattibilità tecnico-economica, si procederà a stanziare entrata e spesa secondo il crono-programma. 

ENTRATASPESA 
2022 20.000 2022 20.000 
2023 40.0002023 40.000
2024 60.0002024 60.000

Al momento dell’assegnazione l’ente X accerta 120.000 euro con imputazione sui medesimi esercizi su cui prevede la spesa.

Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata.

Modalità particolari sono applicabili ai contributi PNRR per la digitalizzazione. In tal caso, infatti, l’esigibilità dell’entrata non è strettamente correlata al cronoprogramma di spesa, ma alla rendicontazione degli obiettivi. Per cui l’accertamento potrà essere registrato a seguito dell’assegnazione formale dei contributi con imputazione all’esercizio in cui l’ente prevede di trasmettere la certificazione tramite il portale PaDigitale.

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