Contributi ai comuni per le indennità degli amministratori: mistero risolto (?)

Ci sono voluti tre comunicati del Ministero dell’Interno per capire come certificare (e se restituire) i contributi statali per l’aumento dell’indennità degli amministratori locali. Il primo è stato diramato il 9 gennaio e al punto 3 chiariva senza incertezze che tali risorse “sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti…

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Ci sono voluti tre comunicati del Ministero dell’Interno per capire come certificare (e se restituire) i contributi statali per l’aumento dell’indennità degli amministratori locali.

Il primo è stato diramato il 9 gennaio e al punto 3 chiariva senza incertezze che tali risorse “sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei (…) commi 583 e seguenti (della scorsa legge di bilancio, ndr), con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto.”

Il secondo comunicato, datato 20 gennaio, ha cominciato ad insinuare i primi dubbi, precisando che “le risorse già assegnate  (…) sono interamente destinate a tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario per concorrere, in via esclusiva, al maggiore onere sostenuto dagli stessi per l’incremento delle indennità di funzione”. Nessuno, tuttavia, ha capito cosa esattamente volesse dire. 

Infine, è arrivato il comunicato del 27 gennaio a sancire che “il contributo assegnato (…) può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente”.

Insomma, siamo tornati al punto di partenza, per cui a dover restituire sono solo coloro che non hanno deliberato l’utilizzo integrale delle somme perché hanno acceduto alla prima (poi smentita) tesi ministeriale o per altre ragioni (ad esempio, con riferimento alla quota destinata ai presidenti dei consigli comunali laddove tale figura coincide con il sindaco).

La stessa regola pare valere anche per il 2023, ma al riguardo ci permettiamo di dare un consiglio: i principi generali del bilancio suggeriscono di contabilizzare una eventuale riduzione dell’indennità autonomamente decisa dagli amministratori facendo figurare la corresponsione dell’emolumento pieno e poi un’entrata per la restituzione di parte o tutta la somma. In questo modo, non dovrebbero insorgere problemi. Ovviamente fino al prossimo comunicato. 

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