Da quest’anno fondo per la montagna viene ripartito anche tenendo conto di criteri volti a valorizzare specificatamente le Regioni con più spiccate caratteristiche di montanità.
L’incredibile notizia filtra dopo la conclusione della fase di consultazione pubblica sullo schema di decreto del Ministero per gli affari regionali e le autonomie che ripartirà i 202.506.475 euro stanziati per il 2023 dall’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
Viene da chiedersi in base a quali altri criteri possa essere ripartito un fondo per la montagna: forse per valorizzare le aree insulari e rivierasche.
Per capirlo non serve leggere le premesse e i 5 articoli del decreto, che offrono uno spaccato notevole di diritto bizantino. Scorrendoli, si scopre che la svolta deriva dalla decisione di utilizzare, ai fini della suddetta ripartizione, coefficienti definiti “di ripartizione montani600”, considerando la metodologia di cui alla delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021, con l’introduzione però di un indicatore geomorfologico e di un indicatore socio-economico “di accessibilità” (per brevità, indicatore “logistico”), in luogo dell’indicatore del livello dei servizi pubblici di cui alla citata delibera CIPESS. Pertanto, i suddetti “coefficienti di ripartizione montani600” vengono ora determinati sulla base di una formula che valorizza, in uguale misura, l’indicatore di tipo geomorfologico introdotto e l’insieme degli altri indicatori di tipo dimensionale e socioeconomico. Ne viene fuori una distribuzione su cui è difficile esprimere giudizi, un po’ come accade per quasi tutti i riparti della miriade di fondi settoriali che ogni anno vengono partoriti dalla fantasia un po’ malata del legislatore. Solo nell’ultima manovra hanno visto la luce:
- il Fondo per le periferie inclusive (comma 362; 10 milioni per l’anno 2023);
- il Fondo per il reddito alimentare (comma 434; 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024);
- il Fondo per l’acquisito di generi di prima necessità per soggetti con Isee inferiore a 15.000 euro (comma 450; 500 milioni per l’anno 2023);
- il Fondo ciclovie urbane intermodali (comma 479; 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025);
- il Fondo per ricognizione strutture scolastiche (comma 560; 1 milione per il 2023);
- il Fondo piccoli comuni a vocazione turistica (comma 607; 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025);
- il Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana (comma 776; 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025);
- il Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (comma 780, 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026);
- il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale (comma 790; 2 milioni per il 2023).
Eppure da anni la Corte costituzionale predica che non dovrebbero esiste fondi settoriali in materie diverse da quelle di stretta competenza statale e al di fuori delle fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 19 Cost.
A ben vedere, non si tratta di una questione forma, ma di sostanza: ogni fondo si porta dietro, oltre a criteri di riparto quasi sempre discutibili, una sana dose di inutile burocrazia, che depotezia di molto l’efficacia delle misure. Molto meglio sarebbe mettere nelle mani degli enti territoriali risorse strutturali (e non una tantum) per attuare le proprie politiche.
Per tornare alla montagna da cui siamo partiti, da anni chi se ne occupa chiede inutilmente una fiscalità differenziata per le alte terre. Ma non c’è nulla da fare: la mancetta è decisamente più forte anche della Costituzione, oltre che del buon senso.
