Una recente pronuncia della Sezione regionale della Corte dei conti per il Piemonte (Deliberazione n. 28/2023/SRCPIE/PRSE) ripropone il tema della gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) sull’addizionale comunale Irpef.
In base al principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (allegato 4/2al D. Lgs. 118/2011) “Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale Irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale Irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale” .
In generale, solo se l’accertamento è per cassa è possibile evitare il calcolo del Fcde sull’addizionale comunale Irpef. Viceversa, in caso di accertamento per competenza con uno dei due sistemi indicati dal principio (come normalmente avviene), occorre calcolare l’accantonamento.
Occorre però considerare che tale imposta viene riscossa in acconto nell’anno di competenza e a saldo nell’anno successivo. Pertanto, se l’ente conserva solo residui attivi relativi all’anno precedente, il Fcde può essere pari a 0 perché se le somme conservate vengono tutte riscosse l’anno dopo, di fatto il grado di riscossione è al 100%.
Diverso è se (come nel caso analizzato dalla Corte dei conti piemontese) vi sono residui attivi di anni precedenti, di cui si dovrebbe analizzare l’origine e quindi prudenzialmente sterilizzarli.
