Contributo per i segretari a rischio restituzione

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha reso nota la graduatoria relativa al contributo in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a sostegno degli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Sono 1.523 gli enti ammessi,…

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Il Dipartimento della Funzione pubblica ha reso nota la graduatoria relativa al contributo in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a sostegno degli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Sono 1.523 gli enti ammessi, ma per l’anno 2023, tenuto conto delle risorse disponibili, è possibile attribuire un contributo pari ad euro 13.333,00, corrispondente all’ultimo quadrimestre, solo a favore dei primi 1.094 collocati utilmente in graduatoria.

Ma il problema riguarda le condizionalità previste per la conservazione delle risorse assegnate. Al riguardo, l’art. 5 del  DPCM del 1° maggio 2023, al comma 2, dispone che i comuni hanno  diritto   all’erogazione  “se provvedono alla nomina  del  segretario  entro  i  centoventi  giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria”. Poichè quest’ultima è stata pubblicata  il 4 ottobre, la nomina deve essere disposta entro il 1° febbraio 2024.

In termini di cassa, però, il comma 3 precisa che “Il contributo è erogato dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sulla base dei dati forniti dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito presso il predetto Dipartimento, per l’esercizio finanziario in corso immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1”. Quindi i soldi arriveranno subito e dovranno essere accertati e riscossi, ma i comuni sono soggetti all’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonche’ di quella effettivamente non spesa.

Pare di capire quindi che una parte delle somme erogate quest’anno andrà comunque restituita se gli enti hanno la sede di segreteria vacante, fattore previsto dal precedente art. 4 come condizione di priorità per l’accesso ai fondi, se non sono riusciti a trovar un segretario entro lo scorso 1° settembre, posto che come detto la quota assegnata quest’anno copre l’ultimo quadrimestre.

Dovranno naturalmente restituire tutto se non trovano un segretario entro la fine dell’anno e analogamente finché non copriranno la sede anche solo con un segretario a scavalco (che magari ha altri 15 comuni o giù di lì, ndr).

Insomma, vista la quantità di piccoli comuni che faticano a trovare segretari (e visto che misteriosamente il contributo non è spendibile per pagare i vice-segretari, che pure giustamente non lavorano gratis), il rischio di restituzione è molto elevato, con tutte le complessità contabili già sperimentate per gli analoghi fondi destinati alle assunzioni Pnrr ed erogati con enorme ritardo.

A meno di non ritenere, vista la decorrenza dei 120 giorni, che la quota 2023 resti comunque acquisita. Davvero non si comprende come simile questioni pratiche sfuggano così spesso ai decisori.

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