Nell’articolo “Accrual nella Pa: una riforma contabile che cambia il modo di leggere i conti pubblici” pubblicato su IlSole24Ore Luciano Fazzi tocca un tema molto interessante fra i tanti posti dalla riforma 1.15 del PNRR: quello “rappresentato dai criteri di valutazione, che in diversi casi ampliano inevitabilmente i margini di discrezionalità tecnica nella determinazione dei valori contabili. Proprio tale maggiore discrezionalità, se non adeguatamente governata da principi chiari, metodologie uniformi e adeguati controlli, rischia di incidere sulla comparabilità dei bilanci e sull’affidabilità complessiva delle rappresentazioni contabili”.
È un passaggio molto interessante, su cui ci eravamo già soffermati in un precedente contributo.
Sul punto, però, è necessario essere chiari: se si intende imperniare la rendicontazione sull’accrual, ha poco senso pensare poi di perpetuare tutte le rigidità che oggi caratterizzano, nella contabilità finanziaria, quegli istituti più prettamente civilistici, come il fondo crediti di dubbia esigibilità o il fondo contenzioso.
La relativa disciplina, oggi, specie alla luce dell’interpretazione che ne dà il diritto vivente, è tipicamente vincolistica. Ogni settimana almeno una pronuncia della Corte dei conti ci ricorda che i crediti sono tutti potenzialmente da svalutare e che anche cause con basse possibilità di soccombenza meritano, se non un accantonamento, almeno una riga in nota integrativa.
Cambiare prospettiva significa anche abbandonare, almeno in parte, questa logica rigida ed uniforme, altrimenti si rischia di perdere il senso stesso del cambiamento.
Pertanto, “evitare applicazioni acritiche o eccessivamente <<aziendalistiche>>” (come giustamente suggerisce Fazzi) non significa possibilità di snaturare completamente un sistema contabile che ha, nel proprio DNA, una componente di discrezionalità da parte del valutatore difficile da azzerare.
