Accrual: il sistema di registrazione, senza d. Lgs. 118/2011, richiederebbe un budget autorizzatorio

Alcuni esempi contenuti nelle linee guide degli Itas chiariscono molto bene convergenze e divergenze fra l’attuale sistema contabile previsto dal D.Lgs. 18/2011 e basato sul doppio binario fra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale derivata e quello previsto dalla riforma 1.15 del Pnrr e ispirato agli standard internazionali IPSAS/EPSAS, in attuazione della Direttiva 2011/85/UE. Ipotizziamo ad esempio…

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Alcuni esempi contenuti nelle linee guide degli Itas chiariscono molto bene convergenze e divergenze fra l’attuale sistema contabile previsto dal D.Lgs. 18/2011 e basato sul doppio binario fra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale derivata e quello previsto dalla riforma 1.15 del Pnrr e ispirato agli standard internazionali IPSAS/EPSAS, in attuazione della Direttiva 2011/85/UE.

Ipotizziamo ad esempio di dover registrare contabilmente il conferimento di un incarico legale. 

Con il D. Lgs. 118/2011 rileviamo:

  1. al momento dell’affidamento l’impegno di spesa in finanziaria;
  2. a seguito della ricezione della fattura e previa verifica sulla correttezza della prestazione la liquidazione dell’importo dovuto in finanziaria, che fa scattare di default la rilevazione del costo e del debito in eco-pat;
  3. al momento dell’emissione del mandato di pagamento e della relativa quietanza l’uscita di cassa (sia per la finanziaria che per l’eco-pat);

In accrual:

  1. al momento dell’affidamento dell’incarico non occorre alcuna registrazione contabile;
  2. al momento della ricezione della fattura, l’ente rileva un debito verso il professionista e un costo di competenza dell’esercizio;
  3. al momento del pagamento si rileva una riduzione del debito e contestualmente una diminuzione della cassa.

Se entro la fine dell’esercizio il professionista non avesse emesso fattura, in contabilità finanziaria emergerebbe un residuo passivo, che in fase di assestamento verrebbe ripreso come debito. In accrual questo passaggio non è chiaro.  

Nella fase a regime della riforma accrual tutte le registrazioni dovrebbero essere operate separatamente, ma probabilmente prevedere una qualche forma di collegamento agevolerebbe gli operatori.

Se ci fosse solo accrual, al conferimento dell’incarico non vi sarebbero registrazioni, ma occorrerebbe prevedere a monte un budget autorizzatorio.


Irrinunciabili procedure di contabilità con finalità autorizzatorie

Le argute riflessioni di Matteo Barbero in merito a convergenze e divergenze tra Accrual e sistema previsto dal d.lgs 118/2011 dimostrano piuttosto bene quanto velleitaria sia la riforma della contabilità avviata.

L’Accrual vuole essere un sistema comune di rilevazione di movimenti contabili, applicabile ad aziende e pubbliche amministrazioni, secondo logiche economiche.

L’aspirazione ad applicare al mondo della PA strumenti operativi e di controllo, specie di natura contabile, congruenti se non coincidenti con quelli adottati nel sistema privato è ormai di lunga data e diviene sempre più stringente, tanto che l’Accrual ne rappresenta l’approdo forse definitivo.

Eppure, spiega Matteo Barbero, che nel caso paradigmatico di un incarico ad un legale, con l’Accrual da solo:

  1. quando si conferisce il contratto non si registra alcuna spesa;
  2. il debito viene rilevato, meglio dire “emerge” al momento della ricezione della fattura, che comporta il costo economico annuo;
  3. il pagamento comporta una movimentazione di cassa che riduce il debito constatato al momento della ricezione della fattura.

Questo è sostanzialmente il processo operativo dei privati. Peccato che nel sistema privato, ove pure alcune leggi impongono forme particolari di negoziazione (per esempio, il preventivo obbligatorio nel caso degli incarichi a legali, che, accettato, dà luogo comunque ad un contratto), nella gran parte dei casi le forme negoziali sono libere e le coperture dei debiti e della cassa possono liberamente avvenire con operazioni finanziarie dei tipi più disparati. E va benissimo, per quanto imprudente, gestire i debiti che emergono man mano che arrivano le fatture, elemento che poi induce a considerare i tempi di pagamento, e sostanzialmente il loro rinvio, come strumento principale per fare fronte a contingenti carenze di cassa.

Tutto ciò, nel sistema pubblico è di dubbia utilità, se non, anzi, deleterio. Il sistema pubblico ha una differenza che ormai nelle menti di chi pensa alle riforme risulta sempre meno percettibile: gestisce denaro pubblico finalizzato ad erogare servizi in modo universale e (si spera) efficiente; non utilizza capitali e finanziamenti privati a scopo di lucro e sconta le moltissime leggi e procedure volte a salvaguardare la spesa pubblica ed a controllare (purtroppo, poco e male) le sue modalità di erogazione.

Resterà, quindi, sempre impensabile – a meno di disastri giuscontabili – “accorgersi” del debito con un fornitore solo dopo che esso abbia prodotto la fattura e rincorrere a quel punto il finanziamento disponibile, visti tutti i vincoli esistenti (correttamente previsti, poichè la PA trae i finanziamenti non dalla vendita di prodotti o servizi, ma da imposte, tasse o trasferimenti).

Infatti, sottolinea Matteo Barbero, se esistesse solo l’Accrual, l’assenza di registrazioni contabili corrispondenti alle fasi almeno dell’incarico e della “liquidazione”, renderebbe opportuno un “budget autorizzatorio”: cioè il ritorno, sotto mentite spoglie, di una contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio. Una necessità imprescindibile, visto l’ordinamento giuridico e contabile cui è soggetta la PA.

In conclusione, dunque, l’Accrual sarà solo un simulacro, uno spaventapasseri, un gingillo nelle mani di chi riforma per riformare, senza riuscire a cogliere alcun vero obiettivo di semplificazione o di maggiore efficacia.

L.O.

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