Rispondendo al quesito di un ente, la Ragioneria generale dello Stato ha confermato che per gli schemi accrual da predisporre nella fase pilota non occorre l’approvazione consiliare e quindi neppure il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Ricordiamo che l’art. 10 del dl 113/2024 ha previsto che, a valere sull’esercizio 2025, debbano essere prodotti un conto economico e uno stato patrimoniale “accrual compliant”, ossia redatti secondo gli schemi previsti dallo standard contabile ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio. Il comma 7 dell’art. 10 specifica che tali documenti avranno un valore esclusivamente sperimentale e non sostituiranno gli schemi di bilancio e di rendiconto che le amministrazioni producono in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti (per gli enti locai, il D. Lgs. 118/2011), che sono e resteranno cogenti. In questo contesto, a livello procedurale, si possono delineare due scenari diversi.
Secondo una prima possibile interpretazione, i nuovi schemi devono essere approvati contestualmente al rendiconto della gestione 2025, entrando a far parte del “fascicolo” sottoposto al consiglio. Si tratta dell’opzione più rigorosa, ma non priva di complicazioni, specialmente a livello procedurale. Gli enti, infatti, si troverebbero a dover gestire un iter aggravato, rischiando di sforare la scadenza del 30 aprile 2026 per l’approvazione. Essa, quindi, rischierebbe di indurre atteggiamenti non virtuosi, spingendo gli enti (per riuscire a stare nei tempi) ad un mero ribaltamento dei dati del rendiconto ufficiale sfruttando i modelli di raccordo approvati con determina del Ragioniere generale dello Stato.
Una diversa opzione interpretativa, ora sposata dal MEF, è quella che invece fa coincidere la scadenza per gli enti con la milestone, staccando i documenti della fase pilota dal rendiconto ufficiale. Ciò è pienamente coerente con la natura puramente sperimentale e quasi “tecnica” di questi documenti, che avrebbe poco senso far approvare dai consigli insieme agli altri, trattandosi sostanzialmente dello stesso output, sebbene costruito secondo regole diverse. In questa prospettiva, gli enti dovranno limitarsi a trasmettere i nuovi schemi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il prossimo 30 giugno, in questo modo certificando l’adempimento dell’obbligo posto a loro carico e consentendo al MEF di rendicontare il rispetto della milestone.
Ovviamente, ogni ente resta libero di organizzarsi come crede per gestire l’iter, ma la soluzione proposta ha il pregio di essere la più leggera sul piano organizzativo.
