Alcune considerazioni sulla regolazione finale dei fondi Covid

Nei giorni scorsi, il Ministero dell’Interno ha diffuso le tabelle allegate al decreto (in corso di perfezionamento) contenente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica.  Al di là dei numeri e del loro impatto sui bilanci (di cui abbiamo già parlato),…

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Nei giorni scorsi, il Ministero dell’Interno ha diffuso le tabelle allegate al decreto (in corso di perfezionamento) contenente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica. 

Al di là dei numeri e del loro impatto sui bilanci (di cui abbiamo già parlato), il provvedimento si presta ad alcune considerazioni di sistema.

Una doverosa premessa: chi scrive ha sempre criticato il meccanismo infernale che è stato messo in piedi per monitorare i (tanti) soldi che lo Stato ha trasferito per fronteggiare la pandemia, prima, e il caro energia, poi. Un meccanismo basato sulla sfiducia nei confronti delle amministrazioni locali, ma soprattutto che non ha tenuto minimamente conto di come la funzione di salvaguardia degli equilibri macroeconomici è disciplinata nella legge 243/2012. Al contrario, le somme erogate sono state impropriamente sottoposte a numerosi, eterogenei e spesso ingestibili vincoli di destinazione collegati ad obblighi di certificazione annuale piuttosto bizantini.

Ebbene, il primo punto da evidenziare è che alla fine i dati certificati dagli enti sono stati quasi sempre rettificati centralmente e unilateralmente, per cui viene spontaneo chiedersi a cosa sia servito tanto lavoro (se non ad alimentare uno strano mercato di corsi di formazione e servizi di assistenza). 

Il secondo punto meritevole di attenzione riguarda i criteri sulla base dei quali è stata operata la regolazione finale. Oltre alle maggiori/minori entrate e alle maggiori/minori spese collegate agli eventi pandemici e post pandemici, fra i parametri di riferimento è stata inserita anche la variazione positiva della quota disponibile del risultato di amministrazione (lettera E del prospetto) tra gli esercizi 2019 e 2021, che ha ridotto il deficit degli enti a credito e aumentato il surplus di quelli a debito. In pratica, si è cercato di evitare che gli si arricchissero indebitamente grazie alle risorse emergenziali. Questa impostazione può anche avere una logica, ma le regole del gioco erano diverse e cambiarle in corsa non pare corretto, specie se non si dà la possibilità di dimostrare che l’incremento dell’avanzo deriva da altri fattori.

In un certo qual modo, è lo stesso regolatore ad autodenunciarsi nel momento in cui, proprio su tale parametro, ha impostato l’immancabile “clausola di salvaguardia”, ossia un correttivo (introdotto a valle del primo passaggio in Conferenza Stato-Città e autonomie locali) per ridurre (in alcuni casi) la somma da restituire. La rimodulazione, che in un Paese serio farebbe discutere mentre da noi è passata sotto silenzio, ha interessato gli enti che non presentano una variazione positiva della lett. E del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 o che presentano una variazione positiva inferiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020. Ha senso? Non è facile rispondere, ma sarebbe interessante capire meglio, anche perché ancora una volta si sono fatti figli e figliastri. 

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