È notizia dei giorni scorsi che i Ministeri – in particolare quello dell’Istruzione e del “merito” – hanno avviato i primi controlli sostanziali sugli interventi Pnrr. Nel mirino la correttezza e la regolarità delle procedure di aggiudicazione dei lavori svolte.
L’iniziativa dei Mim si inquadra nel contesto del nuovo circuito finanziario del Pnrr, disciplinato dall’art. 18-quinquies del dl 113/2025. Tale norma prevede che “le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del Pnrr” entro 30 giorni dalla richiesta previa semplice attestazione, da parte degli attuatori, dell’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e dell’avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e dalla normativa Pnrr.
Un meccanismo decisamente più leggero di quello previsto dal dm 11 ottobre 2021, basato invece sulla giustificazione puntuale di ogni voce di costo sostenuta, il che ha finora generato tempi di attesa molto lunghi e conseguenti tensioni di cassa.
Al contrario, il nuovo meccanismo prevede che, ai dell’erogazione, siano sufficienti la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS ovvero l’impegno ad effettuarlo entro i 60 giorni successivi al trasferimento. Ciò fino a concorrenza del 90 per cento dell’assegnazione previa semplice verifica formale della regolarità della richiesta.
Non troppo diverse le modalità previste anche ai fini del pagamento del saldo finale: sebbene in tal caso, le amministrazioni centrali debbano controllare anche la documentazione giustificativa delle spese dichiarate (al fine di accertarne la correttezza e l’ammissibilità, oltre che di verificare il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore) ciò avverrà solo a campione e quindi non in modo massivo. I controlli a campione sono finalizzati a produrre le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all’Unione europea.
Nel caso dell’edilizia scolastica, per gli interventi oggetto di campionamento agli attuatori è stato chiesto di provvedere al caricamento di tutta la documentazione così come descritta nelle istruzioni pubblicate sulla pagina internet dedicata. Si richiede, inoltre, di provvedere alla compilazione della “Check-list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara” allegata alla Circolare MEF n. 13 del 2024 al fine di consentire lo svolgimento delle obbligatorie attività di controllo sostanziale anche sul rispetto del requisito di assenza del conflitto di interesse nelle procedure di gara, così come previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dalla predetta circolare MEF n. 13 del 2024.
Il Mim ricorda, infine, che qualora venissero riscontrate difformità o irregolarità nelle procedure svolte sulla base dell’analisi della documentazione richiesta sulla base della presente comunicazione ovvero nel caso sia accertata la perdurante e sistematica assenza o errata imputazione dei dati in ReGiS, relativi anche alle titolarità effettive, si potrà valutare l’applicazione di specifiche rettifiche finanziarie così come individuate e graduate nell’Accordo di concessione sottoscritto e accettato da ciascun ente beneficiario.
In effetti, a fronte dei finanziamenti i soggetti attuatori si sono assunti (spesso inconsapevolmente) significativi obblighi e responsabilità, senza dimenticare gli oneri futuri necessari per tenere in efficienza le nuove opere.
Adesso stanno partendo i primi controlli ed entro qualche mese bisognerà tirare le somme sul conseguimento dei target. E qualcuno potrebbe anche cominciare a pentirsi di essere stato così entusiasta in fase di candidatura.
