Avanzo presunto applicato al bilancio da verificare entro il 31 gennaio

L’art. 187 comma 3 del Tuel dispone che “Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata,…

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L’art. 187 comma 3 del Tuel dispone che “Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”.

Gli enti possono dunque applicare al bilancio 2024, prima dell’approvazione del rendiconto 2023, avanzo presunto vincolato derivante dall’esercizio 2023 e avanzo accantonato presunto risultante nel rendiconto 2022:

–  in esercizio provvisorio con delibera di Giunta (art. 175 comma 5 bis lettera a) Tuel);

– applicando le quote direttamente al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;

– mediante variazione del predetto bilancio, con determinazione del responsabile ai sensi art. 175 comma 5 quater lettera c) Tuel.

Il successivo comma 3 quater dell’art. 187 del Tue precisa che “se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’Ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”;

Anche  l’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 prevede, al paragrafo 9.2. che “nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con deliberazione di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate”.

Il preconsuntivo deve quindi focalizzarsi sulle quote vincolate ed accantonate, non rilevando le componenti destinate agli investimenti e libere, che sorgeranno solo dopo l’approvazione del rendiconto.

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