A volte l’analisi delle norme e dei dibattiti che su di esse si creano lascia davvero attoniti. Si pensi alla questione del rinvio del termine di approvazione dei bilanci di previsione all’assurda scadenza del 15 marzo.
Il rinvio è stato concordato in sede di Conferenza Cisttà Stato ed enti locali e, quindi, il Ministero dell’Interno non potrà che adottare il decreto col quale definirlo nel rispetto di tale scadenza.
Tuttavia, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, a conclusione della conferenza ha rilasciato una dichiarazione che avrebbe del sorprendente, se non fosse ormai nota la tendenza generalizzata a sovrapporre propaganda a realtà.
Secondo il sottosegretario, “La scadenza per l’approvazione dei bilanci preventivi rimane fissata al 31 dicembre. Questa novità, cui ho personalmente lavorato è un passo fondamentale verso una maggiore trasparenza e responsabilità. Come previsto dall’art. 151, comma 1, del Tuel, la possibilità di rinvio dei termini per l’approvazione del bilancio esiste, ma sarà strettamente legata alle motivazioni espresse nei decreti ministeriali. Gli enti locali non interessati da tali motivazioni dovranno rispettare il cronoprogramma, garantendo l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno. Questa riforma rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle finanze pubbliche“.
Insomma, la scadenza viene rinviata, ma si afferma che, invece, resti fissata al 31 dicembre. La novità, secondo le dichiarazioni del sottosegretario, starebbe nella circostanza che il rinvio sia una “possibilità”.
Nella realtà, tuttavia, anche nel precedente regime, quello antecedente al velleitario DM 25.7.2023, il rinvio era sempre e solo una facoltà e non certo un obbligo.
Dopo il DM 25.7.2023, le cose si complicano. Infatti, il decreto del Ministero dell’Interno dovrebbe indicare le condizioni specifiche che consentono agli enti di decidere per il rinvito. Conseguentemente, gli enti dovrebbero adottare una deliberazione consiliare, con la quale decidere effettivamente di optare per il rinvio, indicando le motivazioni in base alle quali ritenere di rientrare nelle condizioni fissate dal decreto del Viminale.
La complicazione procedurale è sotto gli occhi di tutti. L’Anci, allo scopo di scongiurare a sindaci e consiglieri la noia di dover lasciare per un po’ tombole, regali, panettoni e giochi a carte, preme perchè si interpreti il rinvio come valevole anche senza specifiche deliberazioni consiliari di fine anno, convocate in fretta e furia e votate con ancora lo zucchero a velo a ornare le labbra dei consiglieri votanti.
Per altro verso, al di là dei contrasti già partiti sulla necessità, sull’opportunità e sulla stessa tempistica delle delibere consiliari (se si adottano dopo il 31 dicembre 2023 muore il mondo?), il nuovo sistema lascia aperta una questione: la valutazione dei consigli comunali e provinciali relativa al ricorrere delle circostanze di fatto che consentano di avvalersi del rinvio è pura discrezionalità, puro merito.
A meno che la delibera, dunque, non sia affetta da totale illogicità, c’è da chiedersi quale autorità e quale giudice possa sindacare la decisione dei comuni, visti che il controllo sul merito è precluso.
La realtà offre, come ampiamente previsto, un quadro caotico. Per rimediare al quale, il tentativo è negarla, affermando che il rinvio c’è, ma il termine però resta al 31.12. Però, purtroppo, la realtà è brutta e cattiva e non è mai d’accordo con la propaganda.
