Bilanci locali: il dito e la Luna

La deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle autonomie  17/SEZAUT/2023/QMIG sull’ estensione alla gestione di cassa dei vincoli di destinazione degli enti locali ha suscitato una ridda di commenti, perlopiù (giustamente) critici. Si sono stigmatizzati soprattutto due fattori: 1) l’irrigidimento gestionale che la proliferazione dei vincoli comporta; 2) l’irrazionalità di un meccanismo che mal…

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La deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle autonomie  17/SEZAUT/2023/QMIG sull’ estensione alla gestione di cassa dei vincoli di destinazione degli enti locali ha suscitato una ridda di commenti, perlopiù (giustamente) critici.

Si sono stigmatizzati soprattutto due fattori:

1) l’irrigidimento gestionale che la proliferazione dei vincoli comporta;

2) l’irrazionalità di un meccanismo che mal si concilia con l’attuale struttura della contabilità.

Proprio tale rilievo, però, a parere di chi scrive, dovrebbe suggerire una riflessione più ampia, riguardante l’impostazione complessiva di un sistema che non ha più senso provare a correggere con la tecnica di Arlecchino, ossia a colpi di microcorrettivi, ma senza ripensarne complessivamente la struttura.

Attualmente, l’ordinamento degli enti locali prevede che il principale documento contabile che orienta la gestione, ossia il bilancio di previsione, sia redatto su base triennale in termini di competenza e, solo per la prima annualità, in termini di cassa.

Il bilancio finanziario di competenza ha per oggetto le entrate da accertare e le somme da impegnare nel periodo considerato. Il saldo di bilancio fornisce il risultato finanziario di competenza (avanzo, disavanzo, pareggio).

Il bilancio finanziario di cassa ha per oggetto le previsioni dei pagamenti e delle riscossioni che avverranno nel periodo considerato. Il saldo tra le entrate e le spese determina il previsto risultato di cassa.

Le due impostazioni presentano vantaggio e svantaggi simmetrici. Se il bilancio di competenza permette di saldare efficacemente la gestione alla programmazione, agevolando i controlli, e di individuare esattamente l’esercizio finanziario, quello di cassa fornisce un quadro più realistico dell’attività dell’ente e garantisce che le risorse finanziarie siano utilizzate nell’esercizio in cui sono realizzate.

Per contro, il bilancio finanziario di cassa non permette di conoscere la situazione economica, né gli impegni di spesa futuri, mentre quello di competenza impone la gestione dei residui e l’applicazione di istituti come il fondo crediti dubbia esigibilità e il fondo pluriennale vincolato.

Gestire contestualmente vincoli di competenza e di cassa nella logica imposta dalla Sezione Autonomie è quasi impossibile, per cui, in mancanza di una drastica semplificazione, sarebbe preferibile muoversi nella direzione di un bilancio di pura cassa cui affiancare poche e sezionate e informazioni per cogliere gli aspetti oggi presidiati dalla visione di competenza.

Il dibattito, ad avviso di chi scrive, dovrebbe muovere dalla domanda “che tipo di contabilità vogliamo per gli enti territoriali” e non concentrarsi su singoli aspetti, pur rilevanti, avulsi da un contesto generale.

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