Bilanci: rinviare o non rinviare? Con quali motivazioni? Dal DM nessuna indicazione

Chi si aspettava che il decreto del Viminale avrebbe contenuto motivazioni chiare in base alle quali consentire agli enti locali di decidere consapevolmente se rinviare o meno i termini di approvazione dei bilanci non poteva non dirsi molto, molto ottimista. Per tutta l’estate e l’autunno non si è fatto altro che analizzare, approfondire, scandagliare la…

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Chi si aspettava che il decreto del Viminale avrebbe contenuto motivazioni chiare in base alle quali consentire agli enti locali di decidere consapevolmente se rinviare o meno i termini di approvazione dei bilanci non poteva non dirsi molto, molto ottimista.

Per tutta l’estate e l’autunno non si è fatto altro che analizzare, approfondire, scandagliare la “road map” per l’approvazione dei bilanci, “tracciata” dal DM 25.7.2023.

Tutti a sottolineare le “grandi novità” del DM, tra le quali quella della deliberazione consiliare con la quale gli enti locali si sarebbero dovuti esprimere per verificare se sussistessero o meno ragioni motivabili e specifiche, in base alle quali sostenere la necessità del rinvio, in base alle argomentazioni generali del Viminale.

Parole al vento. Il decreto 22.12.2023 non contiene nessun riferimento argomentativo intellegibile:

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024.

2. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1″.

Non c’è alcuna possibilità di cogliere uno spunto per compiere un’autoanalisi e attraverso questa specificare le ragioni del rinvio.

Naturalmente, a questo punto si pongono due soluzioni diametralmente opposte, ma entrambe sostenibili.

La laconicità del decreto può, per un verso, essere vista come autorizzazione generalizzata al rinvio dell’approvazione dei bilanci e automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio, come indicato dal punto 2.

Per altro verso, invece, il decreto, alla luce della fuffa del 25.7.2023, può essere visto come cornice generale, entro la quale occorra comunque la pronuncia del consiglio comunale.

Oggettivamente appare più corretta la prima tesi: il soggetto competente ad indirizzare la finanza locale, il Viminale, pare essersi espresso direttamente per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, senza alcuna necessità di intermediare deliberazioni consiliari.

La cosa da notare, comunque, è che il DM è del 22 dicembre, adottato quindi a soli 11 giorni dalla conclusione dell’anno. Solo 11 giorni per convocare i consigli, magari a natale e capo d’anno, tra una tombola e un mercante in fiera, istruire la pratica, individuare le motivazioni, decidere consapevolmente e votare.

Si tratta di un film di natale: ma dell’orrore giuridico finanziario.

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