Con il decreto del Ministro dell’Interno 19 aprile 2023 è stato disposto un ulteriore rinvio, al 31 maggio, del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali.
Ciò, come si legge nel provvedimento, in ragione della perdurante incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili, connessa alla determinazione del Fondo di solidarietà comunale, agli effetti della rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti e alle difficoltà nella predisposizione dei piani economico-finanziari del servizio rifiuti e delle relative tariffe TARI.
Sono motivazioni plausibili? A parere di chi scrive certamente no. Il riparto del Fondo di solidarietà comunale è noto da tempo e da ultimo è stato ratificato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie, anche se con il parere negativo di Anci. Gli effetti della rinegoziazione dei mutui della CDP potrebbero essere tranquillamente recepiti tramite una semplice variazione di bilancio. Per quanto concerne, infine, la predisposizione dei PEF e delle tariffe TARI, i relativi termini sono stati volutamente sganciati dall’iter del preventivo, demandando anche in tal caso alla prima variazione di bilancio utile i necessari correttivi alle previsioni.
Del resto, anche la motivazione sottesa al precedente differimento al 30 aprile (disposto direttamente dal legislatore, con l’art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) era piuttosto discutibile, essendo legata alla facoltà di utilizzare l’avanzo libero, a valle dell’approvazione del rendiconto) per pareggiare gli equilibri.
Ma allora perché un nuovo rinvio? Si tratta in realtà di una prassi che copre da anni diffuse inefficienze delle amministrazioni locali, una sorta di pigrizia mentale che impedisce di accettare che la previsione di bilancio non può sovrapporsi sistematicamente con la gestione del medesimo.
E nemmeno sembra convincente l’alibi della carenza di personale, perché il personale che manca a dicembre è lo stesso che poi a maggio (o entro la successiva scadenza che verrà eventualmente individuata) riesce a chiudere il documento.
La proroga dei termini dovrebbe essere un fattore eccezionale, legato a circostanze gravi e generalizzate di incertezza, che quasi mai si riscontrano nella realtà.
In effetti, il quadro finanziario della fine dell’anno è quasi coincidente con quello dei primi mesi dell’anno successivo, anche perché diversamente non si spiegherebbe come molti enti riescano a rispettare la scadenza.
Invece si riscontra una diffusa tolleranza per tutti coloro che sistematicamente (non) lavorano in funzione di un rinvio che non viene mai negato e anzi spesso viene reiterato. Tolleranza da parte non solo di chi scrive le norme, ma anche degli organi di controllo, pure quando le “motivate esigenze” richieste dall’art. 151 del Tuel sono palesemente pretestuose.
