Anche nei prossimi anni le spettanze saranno decurtate dalle riduzioni previste dalle spending review. Gli importi assegnati dovranno essere contabilizzati in entrata nell’importo “lordo” definito dall’accordo con lo Stato, ma gli enti riceveranno di meno proprio in considerazione delle riduzioni già previste a legislazione vigente.
Ricordiamo che fino al 2028, in base al comma 533 della legge di bilancio 2024 (l 213/2023) è prevista una riduzione annua di 200 milioni nel caso dei comuni (e di 50 milioni nel caso delle città metropolitane e delle province) appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole. A tali cifre vanno aggiunte quella della ex spending review informatica (prevista dal comma 850 della l 178/2020 e ormai assimilabile a tutti gli effetti un taglio lineare), ovvero 100 milioni per i comuni e 50 milioni per le province e le città metropolitane per il solo anno 2025.
Gli importi di queste voci sono già stati definiti, per cui gli enti possono e devono già iscrivere le relative poste in modo corretto così da operare la regolazione contabile a fronte dei minori incassi rispetto agli accertamenti.
È assolutamente vietato operare compensazioni sulla competenza, prassi ancora diffusa ma scorretta e penalizzante per gli stessi enti. In tal modo, infatti, viene registrato un livello di entrate inferiore a quello effettivo con conseguente impatto negativo, ad esempio, sui parametri della capacità assunzionale.
Diverso, invece, l’impatto del concorso alla finanza pubblica previsto dal disegno di legge di bilancio 2025, che impone di iscrivere un fondo nella missione 20 del bilancio su cui non potranno essere assunti impegni e che pertanto genererà un’economia destinata a confluire nell’avanzo. In tal caso, quindi, non vi sono regolazioni contabili che coinvolgono le entrate.
