Il D.M. 25/7/2023 incide anche sulla fase finale dell’iter di bilancio, di competenza dell’organo consiliare. Esso, al paragrafo 9.3.1 si legge, infatti, che tale passaggio “è articolato in due momenti successivi:
a) il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell’Organo di revisione;
b) il secondo, dedicato all’approvazione del bilancio.
Viene da chiedersi se ciò comporti la necessità di prevedere due sedute diverse, eventualmente anche nella stessa giornata. Si propende per la risposta negativa, essendo materia rimessa all’autonomia di ciascun ente e di ciascun organo.
Tuttavia, la recente sentenza del Tar Bari sul Dup e sulla necessità di approvarlo in una seduta diversa da quella del preventivo fa venire qualche dubbio, pur trattandosi di una tesi non condivisibile.
Il D.M. disciplina anche la procedura per la presentazione degli emendamenti, sia da parte della Giunta che dei consiglieri. Esso prevede che, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella relazione che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio.
Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione. L’eventuale emendamento presentato dall’organo esecutivo per recepire le indicazioni della relazione dell’organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio.
In assenza di disciplina, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio.
