Bilancio di previsione: l’iter mette il ragioniere contro tutti

Il nuovo iter di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali disciplinato dai paragrafi 9.3.1. e seguenti dell’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 pone molto spesso il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci in posizione dialettica con il resto della struttura dell’ente. Un uomo (o una donna) soli contro tutti. …

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Il nuovo iter di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali disciplinato dai paragrafi 9.3.1. e seguenti dell’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 pone molto spesso il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci in posizione dialettica con il resto della struttura dell’ente. Un uomo (o una donna) soli contro tutti. 

Già per la prima stesura del bilancio tecnico il ragioniere deve agire “anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo”. Se poi emergono squilibri “il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente”. 

Nella seconda fase (ossia a valle della trasmissione del bilancio tecnico) il ragioniere “verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell’articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’organo di revisione). Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari. In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque (da solo) una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate”. Nel caso in cui i responsabili dei servizi non rispondano entro il termine del 5 ottobre il ragioniere deve andare avanti da solo, anche se tale silenzio da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità. 

Nella terza fase (ossia quando entra in gioco la giunta), il ruolo del ragioniere sfuma un po’, perché l’organo esecutivo dovrebbe predisporre lo schema di bilancio di previsione con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto. Ma è difficile pensare che responsabile del servizio finanziario possa restare fuori dalla stanza, anche perché la giunta può chiedergli di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista. 

Quindi, quando si afferma che molti ragionieri fanno il bilancio da soli non si va troppo lontano dalla verità.

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