Bilancio di previsione: nuovo iter e vecchi problemi.

 Mentre il Governo rinvia ancora una volta il termine per il varo dei bilancio preventivo 2023-2025 (spostato al 15 settembre), la Commissione Arconet ha presentato la propria proposta in attuazione dell’art. 6, comma 9-ter, del dl 115/2022, prevedendo una parziale riscrittura dell’allegato 4/1 al dlgs 118/2011. Tale norma dispone che “Per favorire l’approvazione del bilancio…

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 Mentre il Governo rinvia ancora una volta il termine per il varo dei bilancio preventivo 2023-2025 (spostato al 15 settembre), la Commissione Arconet ha presentato la propria proposta in attuazione dell’art. 6, comma 9-ter, del dl 115/2022, prevedendo una parziale riscrittura dell’allegato 4/1 al dlgs 118/2011.

Tale norma dispone che “Per favorire l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge (…) su proposta della Commissione (…) sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.

Malgrado l’inciso finale, l’obiettivo è proprio allargare la platea degli enti che chiudono il preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Quella del rinvio dei termini è una prassi consolidata, che copre da anni diffuse inefficienze delle amministrazioni locali e comporta la sistematica, patologica sovrapposizione fra la previsione di bilancio e la gestione del medesimo.

E nemmeno sembra convincente l’alibi della carenza di personale, perché il personale che manca a dicembre è lo stesso che poi, ad esercizio ormai ampiamente avviato, riesce a chiudere il documento.

La scadenza, in effetti, da 20 anni a questa parte viene sistematicamente differita all’anno successivo, inizialmente con proroghe di due mesi (anni 2001 e 2002) e successivamente anche per periodi più lunghi, fino al caso limite del bilancio 2013, per il quale detto termine fu differito al 30 novembre 2013. Quest’anno siamo arrivati al 15 settembre, salvo sorprese dell’ultima ora.

La proroga dei termini, al contrario, dovrebbe essere un fattore eccezionale, legato a circostanze gravi e generalizzate di incertezza, che quasi mai si riscontrano nella realtà. In effetti, il quadro finanziario della fine dell’anno è quasi coincidente con quello dei primi mesi dell’anno successivo, anche perché diversamente non si spiegherebbe come molti enti riescano a rispettare la scadenza.

Invece si riscontra una diffusa tolleranza per tutti coloro che sistematicamente (non) lavorano in funzione di un rinvio che non viene mai negato e anzi spesso viene reiterato. Tolleranza da parte non solo di chi scrive le norme, ma anche degli organi di controllo, pure quando le “motivate esigenze” richieste dall’art. 151 del Tuel sono palesemente pretestuose.

Si tratta di capire se quella di Arconet è la ricetta giusta per cambiare rotta. La bozza licenziata dalla Commissione lo scorso 10 maggio, consultabile sul portale dedicato, prevede una sorta di road map con tempi contingentati soprattutto per il responsabile del servizio finanziario, chiamato a redigere il “bilancio tecnico” anche in solitudine, ovvero in assenza di indirizzi politici e di collaborazione da parte degli uffici di spesa. 

Viene inoltre operato un giro di vite sull’esercizio provvisorio. Innanzitutto si precisa che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all’esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, fine, sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio, peraltro sulla base di scadenze che paiono difficilmente sostenibili. 

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