Bilancio tecnico e fondo pluriennale vincolato 

Il D.M. 25 luglio 2023, nel disciplinare i contenuti del bilancio tecnico, richiama espressamente  gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato. Esso inoltre precisa che “Gli investimenti previsti per l’esercizio corrente nel piano triennale degli investimenti e nel bilancio di previsione in gestione, che alla data di elaborazione della proposta di bilancio non sono stati…

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Il D.M. 25 luglio 2023, nel disciplinare i contenuti del bilancio tecnico, richiama espressamente  gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato. Esso inoltre precisa che “Gli investimenti previsti per l’esercizio corrente nel piano triennale degli investimenti e nel bilancio di previsione in gestione, che alla data di elaborazione della proposta di bilancio non sono stati ancora impegnati e per i quali non sono state formalmente avviate le procedure di affidamento, possono essere considerati da avviare nella prima annualità del triennio oggetto di programmazione, conservando e adeguando di conseguenza il fondo pluriennale vincolato nei casi previsti dal paragrafo 5.4.9 e seguenti del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2.

Questo rinvio al principio contabile applicato della contabilità finanziaria solleva non pochi dubbi fra gli addetti ai lavori, posto che la relativa disciplina presenta alcuni importanti problemi di coordinamento con quella dettata dal nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs. 36/2023.

Ricordiamo che il paragrafo 5.4.9 prevede che, in deroga alla regola generale secondo cui nel fondo pluriennale vincolato confluiscono solo spese impegnate (ossia per la quali si è già perfezionata la relativa obbligazione giuridica passiva) non ancora esigibili, per gli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ll), del D. Lgs 50/2016, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del D Lgs, 50/2016, vale a dire di importo pari o superiore a 40.000 euro, è possibile la conservazione delle risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate a condizione che:

  • siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento,
  • l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro),
  • almeno alcune spese previste nel quadro economico dell’intervento inserito nel programma triennale siano state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate,
  • oppure, in alternativa a quest’ultima condizione che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo e le attività di progettazione, come pure la successiva realizzazione dell’opera proseguano senza soluzione di continuità.

Ebbene, il dubbio è se il riferimento al D. Lgs 50/2016 debba essere inteso come un rinvio fisso oppure mobile e quindi, nel secondo caso, se occorra fare riferimento alle nuove disposizioni del D. Lgs. 36/2023, ossia segnatamente agli artt. 50, comma 1, lettera a), che ha innalzato il limite per l’affidamento diretto da 40.000 euro a 150.000 euro, e 37, comma 2, che ha elevato il valore minimo per l’inserimento dei lavori nel programma triennale a 150.000 euro.

Se valesse (come la dottrina ha sostenuto) la seconda lettura, non sarebbe possibile conservare e quindi riportare nel bilancio il fondo pluriennale vincolato per tutte le opere di importo inferiore a 150.000 per le quali non risultino sussistere obbligazioni giuridicamente perfezionate per l’intero quadro economico.

Un grosso problema che sarebbe stato opportuno affrontare già nell’ultimo correttivo, senza dover aspettare il prossimo, che dovrà comunque procedere ad un nuovo aggiornamento proprio per recepire la nuova disciplina codicistica.

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