In ambito Imu da anni si dibatte intorno al regime fiscale degli immobili gestiti dagli enti di edilizia residenziale pubblica ex Iacp (che la legislazione regionale ha variamente denominato Ater, Aler, Atc, Arca e così via).
Il dubbio è se tali immobili possano beneficiare dell’esonero dall’imposta per gli alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, richiamato dal D.L. 102/2013.
Detta ultima norma ha equiparato gli alloggi sociali alle abitazioni principali o se invece debbano accontentarsi della detrazione da 200 euro prevista in origine dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e ora dal comma 749 della L. 160/2019.
A livello di prassi e di giurisprudenza prevale nettamente la seconda tesi, che si basa su argomentazioni sia letterali che sostanziali.
Da un lato, viene attribuito un significato alla coesistenza di due norme diverse; dall’altro si rimarca che non tutti le “case popolari” rientrano nella nozione (peraltro piuttosto evanescente) di “alloggio sociale”. Per cui in pratica le prime sono considerate esenti solo laddove siano utilizzate direttamente dai relativi enti e non per attività produttive di reddito quale anche la concessione in godimento agli assegnatari delle unità immobiliari abitative dietro il pagamento di un canone sebbene agevolato.
Sul punto, tuttavia, il contenzioso continua ad essere copioso, con conseguente profluvio di sentenze di merito e di legittimità, si veda da ultimo Cassazione n. 22954/2023, nella quale si afferma che la detrazione dall’Imu di 200 euro prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp (o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati) è incompatibile con l’esenzione prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
A questo punto, sarebbe opportuno che il legislatore facesse chiarezza una volta per tutte.
